COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 263 TFT 27 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 54/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LEONE ALBERTO (Presidente della POL. USCLO PACE); POL. USCLO PACE La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5883/10 pf15-16/AV/mf del 14 dicembre 2015, il sig. Alberto Leone, quale Presidente della Pol. Usclo Pace, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 comma 1 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato juniores nazionale o regionale (n.d.r. recte 2^ categoria) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 263 TFT 27 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 54/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LEONE ALBERTO (Presidente della POL. USCLO PACE); POL. USCLO PACE La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5883/10 pf15-16/AV/mf del 14 dicembre 2015, il sig. Alberto Leone, quale Presidente della Pol. Usclo Pace, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 comma 1 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato juniores nazionale o regionale (n.d.r. recte 2^ categoria) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Pol. Usclo Pace, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Rifissata l’udienza dibattimentale, per difetto di notifica, le parti deferite, oggi regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Alberto Leone; Ammenda di € 300,00 a carico della Pol. Usclo Pace. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione dell’iscrizione al campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, la Pol. Usclo Pace non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che nelle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria disputate nelle date del 07/02/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Cariddi, Gualtierese e P. Annunziata, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Alberto Leone omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società Pol. Usclo Pace, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Alberto Leone; Ammenda di € 300,00 a carico della Pol. Usclo Pace. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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