COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 263 TFT 27 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 58/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUFFRIDA GIORGIO (A.E. della Sezione A.I.A. di Catania) Sig. SALERNO ANTONIO (Dirigente all’epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Mineo) Sig. LEANZA SILVIO (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. Atletico Raddusa) Sig. SBERNA FILIPPO (Vice Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. Atletico Raddusa) A.S.D. MINEO A.S.D. ATLETICO RADDUSA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 7031/718pf14-15/AA/mg del 18 gennaio 2016: 1) Il sig. Giorgio Giuffrida, arbitro effettivo, della Sezione A.I.A. di Catania, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S. per avere, nella gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania, ctg. Giovanissimi, modificato il referto dallo stesso sottoscritto, alterando il risultato di fine gara; 2) Il sig. Antonio Salerno, dirigente della A.S.D. Mineo, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania ctg. Giovanissimi; 3) Il sig. Silvio Leanza, Presidente della A.S.D. Atletico Raddusa, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per avere compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania, ctg. Giovanissimi; 4) Il sig. Filippo Sberna, Vice Presidente della A.S.D. Atletico Raddusa, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per avere compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato Provinciale Catania, ctg. Giovanissimi; 5) La soc. A.S.D. Mineo, per violazione di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Dirigente; 6) La soc. A.S.D. Atletico Raddusa, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2, per responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente. All’udienza dibattimentale odierna sono comparsi il legale delegato dell’Atletico Raddusa e dei sigg. Leanza e Sberna, che si è riportato alla memoria difensiva già in atti ed ancora il sig. Antonio Salerno nonché per delega della Società Mineo il sig. Paolo Giunta.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 263 TFT 27 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 58/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUFFRIDA GIORGIO (A.E. della Sezione A.I.A. di Catania) Sig. SALERNO ANTONIO (Dirigente all’epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Mineo) Sig. LEANZA SILVIO (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. Atletico Raddusa) Sig. SBERNA FILIPPO (Vice Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. Atletico Raddusa) A.S.D. MINEO A.S.D. ATLETICO RADDUSA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 7031/718pf14-15/AA/mg del 18 gennaio 2016: 1) Il sig. Giorgio Giuffrida, arbitro effettivo, della Sezione A.I.A. di Catania, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S. per avere, nella gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania, ctg. Giovanissimi, modificato il referto dallo stesso sottoscritto, alterando il risultato di fine gara; 2) Il sig. Antonio Salerno, dirigente della A.S.D. Mineo, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania ctg. Giovanissimi; 3) Il sig. Silvio Leanza, Presidente della A.S.D. Atletico Raddusa, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per avere compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato provinciale Catania, ctg. Giovanissimi; 4) Il sig. Filippo Sberna, Vice Presidente della A.S.D. Atletico Raddusa, in violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 C.G.S., per avere compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Atletico Raddusa/Mineo del 06.12.2014, valida per il Campionato Provinciale Catania, ctg. Giovanissimi; 5) La soc. A.S.D. Mineo, per violazione di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Dirigente; 6) La soc. A.S.D. Atletico Raddusa, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2, per responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente. All’udienza dibattimentale odierna sono comparsi il legale delegato dell’Atletico Raddusa e dei sigg. Leanza e Sberna, che si è riportato alla memoria difensiva già in atti ed ancora il sig. Antonio Salerno nonché per delega della Società Mineo il sig. Paolo Giunta. Questi ultimi hanno rigettato ogni addebito chiedendo di produrre a difesa copie reperite dal social network Facebook. La Procura Federale, rimettendosi al Tribunale circa la produzione odierna, ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Anni tre di sospensione a carico del sig. Giorgio Giuffrida; Anni tre di inibizione a carico del sig. Antonio Salerno; Anni quattro di inibizione a carico del sig. Silvio Leanza; Anni tre di inibizione a carico del sig. Filippo Sberna; Penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel campionato Giovanissimi in corso a carico di entrambe le società deferite. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalle dichiarazioni pienamente confessorie rese dal sig. Giorgio Giuffrida, arbitro effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Catania, designato a dirigere la gara Atletico Raddusa – Mineo del 06/12/2014 valevole per il Campionato Giovanissimi provinciale organizzato dalla Delegazione Provinciale di Catania, risulta provato che egli ebbe a modificare il risultato della gara in questione riportando falsamente il risultato di 2-2, mentre nella realtà la gara terminava con il risultato di 2-1 a favore del Mineo. Tale alterazione del risultato scaturisce dalle pressioni esercitate al termine della gara dal sig. Salerno Antonino, dirigente dell’A.S.D. Mineo, e dal sig. Sberna Filippo, Vice Presidente dell’Atletico Raddusa, i quali entrati insieme nello spogliatoio del direttore di gara, unitamente al sig. Silvio Leanza Presidente dell’Atletico Raddusa, intimavano all’arbitro non solo di riportare in referto un risultato di pareggio non veritiero, ma addirittura lo invitavano a sostituire i nominativi dei giocatori che nel corso della gara erano stati oggetto di provvedimento disciplinare con altri nominativi da loro indicati e per rafforzare i loro desiderata gli consegnavano anche un appunto contenente le variazioni da riportare nel referto. Pertanto non vi può essere dubbio alcuno che le pressanti richieste, esercitate contemporaneamente dei predetti dirigenti nei confronti del direttore di gara (corroborate, peraltro, dal compiaciuto silenzio del sig. Silvio Lenza che assentiva a quanto detto dal sig. Sberna) abbiano determinato in quest’ultimo uno stato di timore reverenziale nei loro confronti, sì da indurlo ad aderire all’illecita richiesta di alterare nel referto il risultato della gara in quanto che, è bene ricordarlo, lo Sberna aveva già posto in essere, nel corso della partita, una condotta violenta in danno dell’arbitro, per la quale era stato pure allontanato e successivamente inibito dal Giudice Sportivo. Non risultano attendibili le dichiarazioni rese dagli incolpati agli inquirenti in ordine al fatto che la gara sarebbe terminata con il risultato di 2–2, in quanto tali dichiarazioni non solo sono smentite dall’arbitro (che non ha interesse a confessare l’alterazione del risultato della gara), ma sono anche smentite da tutto il comportamento antiregolamentare posto in essere dai predetti soggetti, intenti a condizionare la volontà dell’arbitro al fine di conseguire vantaggi relativamente ai successivi incontri, a tutto svantaggio delle consorelle. Allo stesso modo risulta del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio la produzione oggi depositata, non offrendo questa effettiva garanzia documentale, oltre a risultare proposta tardivamente e pertanto inammissibile. Ciò posto, dall’insieme degli elementi sopra esposti può ritenersi che nella fattispecie in oggetto sussista il requisito univoco del compimento di atti previsti dalla norma incriminatrice contestata, essendosi determinata nel caso oggi in esame, (secondo costante giurisprudenza Federale) quella combinazione tra più segmenti di condotta e cioè, da un lato, quella esercitata dai proponenti il programma illecito (da individuarsi nell’azione congiunta dei sig. Salerno Antonio e Sberna Filippo) e, dall’altra, quella esercitata dall’appartenente alla sfera tecnica interveniente (da individuarsi nella persona dell’arbitro sig. Giorgio Giuffrida), munito di adeguata capacità causale. Parimenti deve rispondere del commesso illecito sportivo il sig. Silvio Leanza, Presidente della Soc. Atletico Raddusa, perché pur non avendo egli partecipato direttamente alle pressioni nei confronti del direttore di gara è pur vero che egli, presente ai fatti ed in violazione di precise norme regolamentari, ha concorso, con il suo comportamento omissivo, alla realizzazione dell’illecito sportivo facilitandone la commissione Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni in fatto e in diritto si deve necessariamente concludere, in applicazione dei principi generali in materia di illecito sportivo, che è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’illecito contestato. Conseguentemente ai deferiti vanno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del C.G.S. così come da dispositivo, dovendosi tenere conto per ciò che riguarda la posizione del sig. Giorgio Giuffrida della sua piena collaborazione data all’Organo inquirente, rendendo spontaneamente piena confessione di quanto accaduto; fatto questo che deve essere valutato quale circostanza attenuante, da considerarsi equivalente all’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. Di contro nei confronti dei sig.ri Salerno Antonio, Silvio Leanza e Filippo Sberna, nella quantificazione della sanzioni a loro carico deve tenersi conto del grave comportamento antiregolamentare posto in essere dagli stessi al fine di alterare il risultato della gara con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. Conseguentemente vanno altresì sanzionate le Società deferite, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto addebitato ai relativi dirigenti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi: 1) La sanzione di anni tre di sospensione al sig. Giorgio Giuffrida, A.E. della Sezione AIA di Catania; 2) La sanzione di anni quattro e mesi due di inibizione al sig. Antonio Salerno, dirigente dell’A.S.D. Mineo; 3) La sanzione di anni quattro di inibizione al sig. Silvio Leanza, Presidente dell’Atletico Raddusa; 4) La sanzione di anni quattro e mesi due di inibizione al sig. Filippo Sberna, Vice Presidente dell’Atletico Raddusa; 5) La sanzione dell’ammenda di € 450,00 alla società A.S.D. Mineo, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al proprio dirigente. 6) La sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla Società A.S.D. Atletico Raddusa, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto addebitato ai propri Presidente e Vice Presidente. La presente delibera va notificata alle parti, alla Procura Federale e al Comitato Regionale Arbitri. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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