COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S.OMERO PALMENSE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO 0 – 3, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI €103,00) INFLITTE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO PALMENSE – OLYMPIA CEDAS DEL 17.01.16 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “D” (C.U. N°32 DEL 21.01.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S.OMERO PALMENSE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO 0 – 3, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI €103,00) INFLITTE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO PALMENSE – OLYMPIA CEDAS DEL 17.01.16 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “D” (C.U. N°32 DEL 21.01.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. S. Omero Palmense ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. visto il referto arbitrale in cui l'arbitro riferisce che: "appena arrivato, mi sono recato sul terreno di gioco con i capitani delle rispettive squadre per constatarne la praticabilità. Dopo aver controllato, ho deciso di disputare la partita, previa segnatura del terreno di gioco". Rientrato nello spogliatoio il vice Presidente della Società S. Omero Palmense (Di Battista Raffaele) si rifiutava di giocare la partita opponendosi alla decisione dell'arbitro adducendo come motivo di non essere muniti di materiale idoneo alla segnatura del campo …. ”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che, data la natura della gara da disputare per il campionato Giovanissimi Regionali tendente a salvaguardare l’incolumità dei giovani calciatori, avrebbe raggiunto un accordo con l’altra società per far rinviare la gara dall’arbitro. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il campo era idoneo per la disputa dell’incontro in quanto vi era neve non ghiacciata e che, in un primo tempo, l’allenatore della società ospitante si era dichiarato in grado di segnare il terreno di gioco, mentre, successivamente, il vice presidente della stessa società avrebbe riferito di non disporre del materiale idoneo per tale segnatura. Ha, inoltre, precisato che i dirigenti della squadra avversaria si erano dichiarati favorevoli a disputare l’incontro. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, il cui giudizio ai fini della possibilità di far disputare la gara stessa appare non sindacabile a norma di regolamento, non può dubitarsi che la decisione del primo giudice debba essere confermata, con il conseguente rigetto dell’appello pur tenendo conto della apprezzabile volontà della società S. Omero di far rinviare l’incontro al solo fine di tutelare l’incolumità dei giovani atleti. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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