COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.76 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 21.1.2016 ( ammenda di € 100,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, obbligo della società al risarcimento in favore del direttore di gara dei danni riportati a fine gara alla sua autovettura all’interno dell’impianto sportivo).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.76 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 21.1.2016 ( ammenda di € 100,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, obbligo della società al risarcimento in favore del direttore di gara dei danni riportati a fine gara alla sua autovettura all’interno dell’impianto sportivo).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. Audax Ravagnese va dichiarato inammissibile in ordine alla squalifica del campo per una gara, non essendo impugnabili le squalifiche del campo di giuoco per una giornata di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/c, del C.G.S.; - che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – Real Reggio del 16/01/2016 risulta che: a fine gara, il direttore di gara, mentre stava per abbandonare l’impianto di gioco, notava che la propria autovettura, “parcheggiata a vista” dentro l’impianto di gioco”, era stata danneggiata da ignoti, per come riferisce testualmente l’arbitro, “tramite qualcosa di esplosivo o quantomeno infiammabile”; la macchina, secondo quanto dichiarato testualmente dall’arbitro, presentava i seguenti danni: “il parabrezza anteriore scheggiato, mancante di una spazzola tergicristallo, il cruscotto anteriore bucato ed allineato a causa dell’azione esplosiva ed inoltre lo specchietto retrovisore era caduto sul sedile della macchina. Inoltre, la portiera lato guida ed il cofano presentavano ampie striature”; che, preso atto di quanto avvenuto, “come da regolamento” il direttore di gara richiamava l’attenzione del dirigente accompagnatore della società Audax Ravagnese, Martorano Francesco, al quale prima della gara aveva consegnato le chiavi dell’autovettura, facendogli notare i danni subiti; in quel frangente, veniva chiamata la polizia che provvedeva ad effettuare i rilievi del caso; successivamente, il direttore di gara provvedeva a sporgere denuncia contro ignoti presso la Questura di Reggio Calabria per i danneggiamenti riportati dalla propria autovettura (come da Verbale di denuncia del 16/01/2016, allegato in copia al referto arbitrale). Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha inflitto alla società Audax Ravagnese l’ammenda di € 100,00, disponendo l’obbligo in capo alla società stessa di risarcire il direttore di gara “dei danni riportati a fine gara dalla sua autovettura all’interno dell’impianto sportivo in cui ha avuto luogo l’incontro di calcio” (cfr. C.U. n.46 del 21/01/2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria). La società Audax Ravagnese impugna la decisione suddetta, argomentando che il dirigente Martorano, nel prendere in consegna le chiavi, avrebbe chiesto all’arbitro “di spostare la macchina nella zona retrostante gli spogliatoi in quanto accessibile solo ai dirigenti dell’Audax Ravagnese” ma che l’ufficiale di gara avrebbe “insistito per lasciare l’autovettura lì dove l’aveva parcheggiata in quanto a lui visibile dal campo di gioco”. La stessa conclude chiedendo la revoca dell’ammenda e della sanzione dell’obbligo di risarcimento dell’arbitro. Questa Corte ritiene che la richiesta della reclamante non possa trovare accoglimento, in quanto è da ritenersi accertato che il direttore di gara ha agito correttamente, consegnando le chiavi dell’autovettura (parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo) al dirigente accompagnatore della società reclamante, nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni federali vigenti in materia (riportate sul C.U. n.2 del 02/07/2015 del Comitato Regionale Calabria, che disciplina l’attività ufficiale della stagione sportiva 2015/2016). Si fa presente che, per consolidata giurisprudenza della Corte Federale d’Appello (e, in passato, dalla CAF), nel caso in esame si ravvisa una ipotesi riconducibile al paradigma del contratto di deposito della normativa civilistica, che pone a carico del depositario, ovverosia della società ospitante, la responsabilità per danni. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica del campo di gioco per i motivi di cui in parte motiva; conferma nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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