COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.78 della Società A.S.D. SIBERENE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 4.2.2016 ( ammenda di € 30,00, squalifica del massaggiatore NOCITA Vincenzo fino al 4.2.2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.78 della Società A.S.D. SIBERENE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 4.2.2016 ( ammenda di € 30,00, squalifica del massaggiatore NOCITA Vincenzo fino al 4.2.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA la società impugna la squalifica inflitta al proprio tesserato Nocita Vincenzo per tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro e di un giocatore avversario; impugna inoltre ammenda di 30 € sancita per inadeguata sistemazione spogliatoi. In via preliminare va affermato che il ricorso è inammissibile nella parte in cui si impugna l’ammenda ai sensi dell’art. 45, comma 3 C.G.S.. Sostiene la reclamante che i fatti che hanno generato la sanzione non sono mai accaduti e chiarisce che il Nocita si è “al più” reso responsabile di un vibrato rimprovero nei confronti di un calciatore avversario che gli aveva scagliato contro il pallone. Dal rapporto dell’arbitro si rileva senza alcun dubbio che il Nocita non ha tentato di aggredire il Direttore di gara ma “solo” un calciatore avversario; tentativo a seguito del quale veniva espulso dal campo. Per tale ragione la sanzione va opportunamente adeguata alla mancanza commessa. Il reclamo va accolto e la sanzione ridotta fino a tutto il 25 febbraio 2016. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l’ammenda; in parziale accoglimento dello stesso riduce la sanzione irrogata a NOCITA Vincenzo a tutto il 25 FEBBRAIO 2016; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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