COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.82 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.70 dell’11.2.2016 ( squalifica del calciatore PALUMBO Ivan per SEI gare effettive, squalifica del calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.82 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.70 dell’11.2.2016 ( squalifica del calciatore PALUMBO Ivan per SEI gare effettive, squalifica del calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; RILEVA che i fatti ascritti ai calciatori Palumbo Ivan e Sisca Salvatore debbono considerarsi acclarati, tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale; tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità con cui si sono svolti i fatti stessi,si rende necessario operare una riduzione della sanzione comminata dal primo giudice al calciatore Palumbo Ivan. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore PALUMBO Ivan a CINQUE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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