COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 25/02/2016 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE gara del 14/ 2/2016 TRIESTE CALCIO – MANZANESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 25/02/2016 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE gara del 14/ 2/2016 TRIESTE CALCIO - MANZANESE Con raccomandata spedita il 17.02.2016, l’A.S.D. MANZANESE Calcio presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato per fax il 15.02.2016) relativo alla gara TRIESTE CALCIO - MANZANESE, valevole per la sesta giornata del girone di andata del Campionato Regionale “Allievi”, Seconda Fase, Girone “A”, Élite, disputatasi in data 14.02.2016 a Trieste, sul campo di via Petracco e conclusasi con il risultato di 3-0. L’A.S.D. Manzanese Calcio dichiarava nel proprio gravame di aver presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio del predetto incontro per fargli rilevare l’irregolarità di entrambe le porte del terreno di gioco e che il direttore di gara, nonostante la citata riserva scritta, non aveva adempiuto alle prescritte verifiche sulla regolarità delle porte stesse, dando inizio alla partita. Secondo la reclamante, l’arbitro, nella circostanza suindicata, non avrebbe potuto iniziare la gara senza aver provveduto alla predette verifiche. L’A.S.D. Manzanese Calcio concludeva il proprio reclamo chiedendo a questo giudice sportivo di “dichiarare che la gara A.S.D. Trieste Calcio – A.S.D. Manzanese del 14 febbraio 2016 era stata disputata in modo non regolamentare, in quanto le porte non erano conformi a quanto previsto dalla regola n. 1 e di disporre lo 0 – 3 a tavolino ed in subordine la ripetizione della stessa”. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dalla autorizzazione all’addebito sul conto della società della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Trieste Calcio, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Trieste Calcio non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Ai documenti ufficiali relativi alla gara in questione risulta essere stata allegata una nota, presentata all’arbitro e sottoscritta dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Manzanese Calcio, contenente la seguente segnalazione: “La A.S.D. Manzanese Calcio in occasione della partita Allievi Regionali A.S.D. Trieste Calcio-A.S.D. Manzanese 14.02.2016 ore 10.30 rileva che le porte di gioco sono pendenti verso l’esterno”. In relazione al suindicato rilievo, l’arbitro, nel proprio rapporto, dichiarava quanto appresso indicato: “Come segnalato dalla riserva presentatami dalla squadra ospite, le porte erano inclinate verso l’esterno. Ho fatto comunque giocare la partita in quanto non ho ritenuto l’inclinazione eccessiva per impedirne lo svolgimento”. L’A.S.D. Manzanese, nel proprio reclamo, deduceva, oltre a quanto sopraindicato nella premessa, che “la posizione dei pali della porta in relazione alla linea di porta deve essere in conformità ai grafici ed alla descrizione di cui all’allegato n. 1 al reclamo stesso (regola n. 1 del Regolamento Giuoco del Calcio), mentre era evidente, per quanto riguarda i pali laterali, che l’asse più lungo e/o i lati, non erano perpendicolari e/o paralleli alla linea di porta, tanto meno l’asse più lungo della traversa era parallelo al piano del terreno di gioco, come si evince anche dalle foto in allegato 2 e 3”. Questo Giudice sportivo provvedeva a sentire l’arbitro in merito a quanto reclamato dall’A.S.D. Manzanese e, nel corso dell’audizione avvenuta in data 14.02.2016, il direttore dichiarava quanto segue: “Al termine degli appelli delle due squadre, verso le ore 10.25, a circa cinque minuti dall’inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Manzanese mi presentava una nota nella quale veniva rilevato che entrambe le porte di gioco erano pendenti verso l’esterno e mi invitava a verificare quanto segnalato. Faccio presente che ero arrivato al campo verso le ore 9.30 (un’ora prima dell’inizio della gara) e, come d’uso, aveva fatto dapprima un sopralluogo sul terreno di gioco ed in seguito il riscaldamento senza rilevare alcunché di anomalo. Meravigliato di tale segnalazione, sono andato a controllare le porte, prima eventualmente di far intervenire, tramite il capitano, la società ospitante. Dopo aver verificato entrambe le porte, ho potuto constatare che una soltanto (quella posizionata verso gli spogliatoi) presentava un appena percettibile disallineamento nei pressi dell’incrocio fra palo e traversa, che, a mio avviso, non costituiva alcuna irregolarità necessaria di sanatoria. Non ho quindi ritenuto di interessare la società ospitante (Trieste Calcio) non avendo rilevato alcunché da emendare. Nessuna eccezione mi era stata posta circa le misure delle porte. Effettuata la predetta verifica, comunicavo ai due capitani che si poteva tranquillamente giocare la partita. Nessuna eccezione mi è stata mossa da alcuno in merito alla mia decisione, motivo per cui alle ore 10.31 davo inizio alla partita. Nessuna rimostranza mi è stata avanzata durante il corso della gara che ha avuto normale svolgimento; soltanto alla fine dell’incontro mi è stato comunicato dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Manzanese che avrebbero fatto reclamo. Le porte erano stabili e rigidamente fissate al terreno, per cui non sussisteva alcun pericolo per i calciatori.” LE NORME CHE REGOLANO LA RISERVA SCRITTA e VERBALE La riserva scritta prima dell’inizio della gara e quella verbale durante la gara possono essere presentate soltanto quando le Società intendono reclamare contro le caratteristiche e le misure del campo (segnatura compresa), delle porte e del pallone. Tali riserve sono contemplate dalle sottoindicate norme. Art. 1 Regolamento del Gioco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC, punto 2. Segnature e caratteristiche del terreno di gioco: - “Punto 3) Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte, del pallone e di tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco stesso non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara”; - - omissis”. Art. 1 Regolamento del Gioco del Calcio – Guida pratica AIA, punto 2: - “Punto 2) Se il capitano di una squadra, anche se ritardataria, formula riserve riguardo alla regolarità del terreno di gioco e delle sue particolarità, quali sono le formalità da osservare e come deve comportarsi l’arbitro? Le riserve devono essere presentate, per iscritto, prima dell’inizio della gara. L’arbitro provvederà alle verifiche usando gli strumenti di misura che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione. Omissis – In ogni caso, l’arbitro annoterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, i provvedimenti assunti e le relative conseguenze”. Art. 29, punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva: “I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, ecc.)”. Art.29, punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva: “ Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato: a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. – Omissis – “ CONCLUSIONI Dagli atti in possesso e da quanto dichiarato dall’arbitro nel corso dell’audizione, è stato accertato che, a seguito della riserva scritta, sottoscritta dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Manzanese, presentata alle ore 10.25, cinque minuti prima dell’inizio della gara, l’arbitro stesso provvedeva immediatamente a verificare lo stato delle porte, dopo aver già effettuato un primo sopralluogo sul terreno di gioco verso le ore 9.30, appena arrivato sul campo; durante tale suo primo sopralluogo il direttore di gara non aveva rilevato alcunché di anomalo. Nel corso del sopralluogo, effettuato subito dopo la presentazione della citata riserva scritta, l’arbitro constatava che una soltanto delle porte (quella posizionata verso gli spogliatoi) presentava “un appena percettibile disallineamento nei pressi dell’incrocio fra palo e traversa”, ma, non costituendo ciò, a suo avviso, alcuna irregolarità necessaria di sanatoria, decideva di non interessare la società ospitante. A questo punto, il direttore di gara, non avendo rilevato alcunché da emendare, comunicava ai due capitani che si poteva tranquillamente giocare la partita e, non essendogli più stata mossa alcuna eccezione in merito a tale sua decisione, alle ore 10.31 dava inizio all’incontro. E’ stato altresì accertato che le porte erano stabili e rigidamente fissate al terreno, per cui non sussisteva alcun pericolo per i calciatori e che nessun rilievo era stato posto circa le misure delle porte stesse. Tutto ciò premesso, si addiviene alla conclusione che, a seguito della riserva scritta presentatagli dall’A.S.D. Manzanese alle ore 10.25, l’arbitro aveva correttamente ottemperato alle verifiche delle porte (così come contemplato dal punto 2 della Guida Pratica AIA, relativa all’art. 1 del regolamento del Gioco del Calcio “il terreno di gioco”) e che, riscontrato il predetto lieve disallineamento nei pressi dell’incrocio fra palo e traversa di una soltanto delle porte, rientrava nella sua discrezionalità non far intervenire, nella circostanza, la società ospitante, non costituendo quanto emerso irregolarità necessaria di sanatoria. Questo Giudice sportivo, sulla base di quanto dichiarato dall’arbitro, sia nel referto che nel corso dell’audizione, ritiene che non si era verificato nella circostanza alcun pregiudizio alla regolarità della gara, che ha avuto un normale svolgimento e senza che siano state riscontrate ulteriori rimostranze dopo l’iniziale riserva presentata dall’A.S.D. Manzanese. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. MANZANESE e dispone per l’incameramento della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S.; 2) ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. a) del C.G.S.,dichiara la regolarità della gara del 14.02.2016, valevole per il campionato regionale “allievi” – girone “A” – élite, TRIESTE CALCIO- MANZANESE con il risultato di 3 – 0, conseguito sul campo dalle due squadre.
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