COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 27/cs – Ricorso della società US Camporosso avverso la squalifica del calciatore Andrea Giglio per tre giornate – Gara Taggia – Camporosso del 14.2.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 46 del 18.02.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 25/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 27/cs - Ricorso della società US Camporosso avverso la squalifica del calciatore Andrea Giglio per tre giornate - Gara Taggia - Camporosso del 14.2.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 46 del 18.02.2016. L’US Camporosso ha depositato rituale ricorso avverso la sanzione riportata in epigrafe che ritiene errata perché l’infrazione commessa dal proprio calciatore Andrea Giglio doveva essere punita anziché a’ sensi dell’art. 19 punto 4 lett. b (condotta violenta) ma a’ sensi dell’art. 19 del punto 4 lett. a (condotta gravemente antisportiva) del Codice di Giustizia Sportiva. Sostiene il gravame con una disquisizione sul verbo attingere utilizzato dal primo giudice nella decisione sanzionatoria. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nel giudizio sportivo la valutazione dei fatti agli effetti disciplinare scaturisce da quanto riferito dall’arbitro nel suo resoconto: nel caso di specie egli così riporta l’episodio dell’espulsione del calciatore Andrea Giglio: “a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una testata alla testa”. Ce n’è quanto basta per collocare l’episodio tra quelli punibili dall’art. 19 punto 4 lett. b CGS esattamente come ritenuto dal primo giudice. Per questi motivi la Corte delibera il rigetto del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Camporosso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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