COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società OSAF – ORATORIO SAN FRANCESCO Camp. Allievi B Prov. Gir. E Gara del 06.2.2016 tra Oratorio San Francesco / Vanzaghese C. U. n. 32 della delegazione di Legnano datato 11.02.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società OSAF – ORATORIO SAN FRANCESCO Camp. Allievi B Prov. Gir. E Gara del 06.2.2016 tra Oratorio San Francesco / Vanzaghese C. U. n. 32 della delegazione di Legnano datato 11.02.2016 La Società OSAF ORATORIO SAN FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 25 maggio 2016 il giocatore PROVERBIO Stefano per aver strappato dalle mani dell' arbitro il cartellino giallo ed a seguito dell'espulsione lo lanciava verso il direttore di gara colpendolo al volto senza procuragli dolore. Dopo l'allontanamento rientrava in campo e si dirigeva con fare minaccioso verso l'arbitro però veniva fermato dall'allenatore che lo accompagnava negli spogliatoi. La Società, pur stigmatizzando il comportamento del proprio giocatore, eccepisce che il cartellino non era stato strappato dalle mani ma solo preso e lanciato ma non violentemente verso l' arbitro. Peraltro non vi era stato alcun contatto con l' arbitro. La Corte Sportiva d' Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, ritiene che il comportamento del giocatore Stefano PROVERBIO sia censurabile sotto ogni aspetto e che la decisione del G.S. non possa essere modificata nel senso di un parziale accoglimento per quanto concerne la riduzione della durata della squalifica. Per questi motivi RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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