COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.01.2016 a carico di: 1. TRIACCA Emanuele, all’epoca dei fatti Presidente della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere consentito e comunque non impedito che il suo Direttore Generale sig. Mazzola Pietro effettuasse opera di inopportuno proselitismo nei confronti del calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, omettendo di avvertire la società di appartenenza; 2. MAZZOLA Pietro, all’epoca dei fatti Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere indebitamente contattato nei primi giorni del mese di giugno 2015 il calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, per convincerlo a trasferirsi presso la società ASD PADERNO DUGNANO, senza previamente avvertire la Società di appartenenza; 3. PALOMBA Stefano, all’epoca dei fatti calciatore della ASD SOLESE, attualmente tesserato per l’ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere intrattenuto contatti nei primi giorni del mese di giugno 2015 con il Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO sig. Mazzola Pietro al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest’ultima Società senza darne avviso alcuno alla Società ASD SOLESE ,per la quale era all’epoca regolarmente tesserato; 4. ASD PADERNO DUGNANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
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