COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.01.2016 a carico di: 1. TRIACCA Emanuele, all’epoca dei fatti Presidente della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere consentito e comunque non impedito che il suo Direttore Generale sig. Mazzola Pietro effettuasse opera di inopportuno proselitismo nei confronti del calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, omettendo di avvertire la società di appartenenza; 2. MAZZOLA Pietro, all’epoca dei fatti Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere indebitamente contattato nei primi giorni del mese di giugno 2015 il calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, per convincerlo a trasferirsi presso la società ASD PADERNO DUGNANO, senza previamente avvertire la Società di appartenenza; 3. PALOMBA Stefano, all’epoca dei fatti calciatore della ASD SOLESE, attualmente tesserato per l’ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 del CGS per avere intrattenuto contatti nei primi giorni del mese di giugno 2015 con il Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO sig. Mazzola Pietro al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest’ultima Società senza darne avviso alcuno alla Società ASD SOLESE ,per la quale era all’epoca regolarmente tesserato; 4. ASD PADERNO DUGNANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.01.2016 a carico di: 1. TRIACCA Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 del CGS per avere consentito e comunque non impedito che il suo Direttore Generale sig. Mazzola Pietro effettuasse opera di inopportuno proselitismo nei confronti del calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, omettendo di avvertire la società di appartenenza; 2. MAZZOLA Pietro, all'epoca dei fatti Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 del CGS per avere indebitamente contattato nei primi giorni del mese di giugno 2015 il calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la ASD SOLESE, per convincerlo a trasferirsi presso la società ASD PADERNO DUGNANO, senza previamente avvertire la Società di appartenenza; 3. PALOMBA Stefano, all'epoca dei fatti calciatore della ASD SOLESE, attualmente tesserato per l'ASD PADERNO DUGNANO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 del CGS per avere intrattenuto contatti nei primi giorni del mese di giugno 2015 con il Direttore Generale della ASD PADERNO DUGNANO sig. Mazzola Pietro al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest'ultima Società senza darne avviso alcuno alla Società ASD SOLESE ,per la quale era all'epoca regolarmente tesserato; 4. ASD PADERNO DUGNANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico di TRIACCA Emanuele 60 giorni di inibizione; - a carico di MAZZOLA Pietro 45 giorni di inibizione; - a carico di PALOMBA Stefano tre giornata di squalifica; - a carico della società ASD PADERNO DUGNANO € 600,00 di ammenda; OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente tanto che è stato ammesso dai deferiti. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare ai deferiti ,TRIACCA Emanuele MAZZOLA Pietro e PALOMBA Stefano le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini richiesti della procura federale, mentre per la società, ASD PADERNO DUGNANO, la sanzione dell’ammenda deve tenere in considerazione la categoria di appartenenza. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - a TRIACCA Emanuele 60 giorni di inibizione; - a MAZZOLA Pietro 45 giorni di inibizione; - a PALOMBA Stefano tre giornate di squalifica; - alla società ASD PADERNO DUGNANO € 300,00 di ammenda; Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it