• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
RETTIFICHE C.U. 45 del 18/02/2015
6.2 Deferimento della Procura Federale del 13.01.2016 a carico di: Si CANCELLI 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Omissis commina – al calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; – al dirigente VERDELLI Aronne, due mesi di inibizione – alla società US OFFANGHESE € 450,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione gir. E) stagione sportiva 2015/2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
RETTIFICHE C.U. 45 del 18/02/2015
6.2 Deferimento della Procura Federale del 13.01.2016 a carico di: Si CANCELLI 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Omissis commina - al calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; - al dirigente VERDELLI Aronne, due mesi di inibizione - alla società US OFFANGHESE € 450,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione gir. E) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. Si SCRIVA 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara GIRONE D - 3 Giornata - R GRUMELLESE - CASTELLEONE 4 - 0 PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Omissis commina - al calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; - al dirigente VERDELLI Aronne, un mese di inibizione - alla società US OFFANGHESE € 450,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione gir. E) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
RETTIFICHE C.U. 45 del 18/02/2015
6.2 Deferimento della Procura Federale del 13.01.2016 a carico di: Si CANCELLI 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Omissis commina – al calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; – al dirigente VERDELLI Aronne, due mesi di inibizione – alla società US OFFANGHESE € 450,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione gir. E) stagione sportiva 2015/2016."