COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL MONTEGRANARO/REAL SAN GIORGIO DEL 3.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 54 del 3.2.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL MONTEGRANARO/REAL SAN GIORGIO DEL 3.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “E”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 54 del 3.2.2016)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni:
- sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 a carico della reclamante per posizione irregolare del calciatore Dovleche Giogrini Andrea siccome squalificato;
- inibizione fino al 2 marzo 2016 al dirigente PISTOLESI Andrea, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per avere consentito quanto sopra.
Avverso tale delibera, con atto congiunto, hanno proposto rituale reclamo l’A.S. Real San Giorgio ed in proprio il dirigente Pistolesi Andrea, chiedendo:
- l’inammissibilità del reclamo in primo grado siccome redatto senza specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e, quindi, senza motivazione ed in forma generica;
- nel merito, l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara in quanto il calciatore in questione, pur indicato in distinta ma per mero refuso, non era presente, non era a disposizione in panchina e non prese parte alla gara, ma si trovava, nello stesso momento, altrove, esattamente a Porto San Giorgio dove svolgeva le funzioni di dirigente in un’altra gara della propria società, precisamente del Campionato Regionale Giovanissimi di Calcio a Cinque, girone “C”, con conseguente revoca della sanzione applicata al dirigente ovvero, in subordine, la riduzione della stessa.
Alla richiesta audizione, i reclamanti, assistiti dal proprio difensore, illustravano ulteriormente i motivi del reclamo, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito, con assoluta certezza, che il calciatore Dovleche Giogrini Andrea, del quale ha altresì operato il riconoscimento, non era presente il giorno della gara, precisando che, dopo avere fatto l’appello, chiese ai dirigenti di barrare i nominativi dei calciatori e dirigenti non presenti ma indicati in distinta; evidentemente ciò non fu fatto per interezza in quanto non fu cancellato il nominativo del predetto calciatore.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltato l’arbitro;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta la fondatezza, nel merito, del gravame per i motivi ivi addotti ed ai quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente, essendo emerso con certezza che il calciatore Dovleche Giorgini Andrea, il cui nominativo non era stato cancellato nella lista di gara prestampata, non partecipò in ogni modo all’incontro e non era presente tra i calciatori di riserva;
ritenuto che la disposizione di cui all’art. 17, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, che si occupa della “posizione irregolare dei calciatori di riserva”, determinante la sanzione della perdita della gara, debba essere letta ed interpretata in tale contesto anche per le gare dell’attività di calcio a cinque dove è sufficiente che il calciatore in posizione irregolare sia inserito nella distinta presentata all’arbitro, ma, ovviamente, presente tra questi calciatori;
P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì il risultato di 1 a 6 acquisito in campo nella suindicata gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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