COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CECCHI ROBERTO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BENADUCCI FRANCESCO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE FORESI GIORDANO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SAVINI MATTEO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE IOMMI MANUEL SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 54 del 3.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CECCHI ROBERTO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BENADUCCI FRANCESCO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE FORESI GIORDANO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SAVINI MATTEO SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” RECLAMO A.S.D. NUOVA SAN LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE IOMMI MANUEL SEGUITO GARA CORVA CALCIO 2008/NUOVA SAN LORENZO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 54 del 3.2.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per quattro gare effettive ciascuno ai calciatori BENADUCCI Francesco, CECCHI Roberto, FORESI Giordano, tutti per aver aggredito verbalmente l’arbitro proferendogli reiterate minacce ed insulti; - squalifica per cinque gare effettive al calciatore SAVINI Matteo per aver aggredito verbalmente il direttore di gara proferendogli insulti e minacce e per avergli strappato di mano il cartellino rosso gettandolo fuori dal recinto di gioco; - squalifica per sei gare effettive al calciatore IOMMI Manuel per aver spintonato l’arbitro facendolo cadere a terra senza procurargli conseguenze. Avverso tali decisioni, con separati atti, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova San Lorenzo chiedendo, anche avanti questa Corte, la riduzione di tutte le sanzioni impugnate siccome eccessive. A dire della reclamante: i calciatori Benaducci, Cecchi e Foresi, quest’ultimo quale capitano della squadra, si limitarono a protestare, sia pur in maniera smodata, nei confronti dell’arbitro per una decisione tecnica dagli stessi non condivisa, senza tuttavia proferirgli offese e, soprattutto, minacce; nessuna aggressione verbale avrebbe posto in essere il Savini nei confronti dell’arbitro; lo stesso calciatore si sarebbe limitato a gettare un paio di metri lontano il cartellino rosso dell’arbitro, che però non gli aveva strappato dalle mani ma raccolto a terra; il calciatore Iommi non diede alcuna spinta all’arbitro, ma arrivò a toccargli il petto con il suo, appoggiandosi, non riuscendo ad arrestare altrimenti la propria corsa, nell’intento di avvicinarsi per chiedergli spiegazioni; l’arbitro, indietreggiando, perse l’equilibrio e cadde seduto a terra: il tutto senza violenza e senza conseguenza alcuna. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti i reclami, riuniti per evidente connessione soggettive ed oggettiva, ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltata la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuti i calciatori Benaducci, Cecchi e Foresi responsabili delle violazioni loro ascritte e che le stesse vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva e di dover determinare le pene, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo; ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Savini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ancorché priva di qualsivoglia componente di violenza; ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Iommi, gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, giustifica pienamente la sanzione applicatagli che, pertanto, si appalesa congrua ed adeguata; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello, riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. Nuova San Lorenzo, così dispone: accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore FORESI Giordano e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa; accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore BENADUCCI Francesco e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa; accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore CECCHI Roberto e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa; respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore SAVINI Matteo, disponendo incamerarsi la relativa tassa; respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore IOMMI Manuel, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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