COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla Società AOSTA CALCIO 511 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara AOSTA CALCIO 511 – JUNIOR SPORT CLUB SALASSA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla Società AOSTA CALCIO 511 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara AOSTA CALCIO 511 – JUNIOR SPORT CLUB SALASSA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata del 16/02/16, la Società AOSTA CALCIO 511 contesta le decisioni del Giudice Sportivo, assunte a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara AOSTA CALCIO 511 – JUNIOR SPORT CLUB SALASSA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Girone D del Campionato di Seconda Categoria e pubblicate sul C.U. n° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 31/05/2016 inflitta all’assistente di parte BARBANO Mattia e l’inibizione fino all’11/04/2016 prevista per il proprio dirigente CHARLES Pierino. Successivamente, sul C.U. n° 51 del 18/02/16 dello stesso C.R.P.V.A., è stata pubblicata una “errata corrige” riguardante il suddetto dirigente, con la quale si dà atto che la data dell’11/04/2016 è stata indicata per mero errore di digitazione e, pertanto, si è provveduto a rideterminare la fine del periodo di inibizione all’11/03/2016. In considerazione della riduzione ad un mese del periodo di inibizione inflitto al dirigente CHARLES Pierino, assume carattere di inammissibilità la parte del ricorso riguardante la posizione del suddetto dirigente, per effetto del disposto dell’art. 45, n° 3, lett.b del C.G.S.. Per quanto riguarda l’assistente di parte, la Società reclamante asserisce che l’episodio addebitato al proprio tesserato non corrisponde al vero, in quanto il Sig. BARBANO Mattia, pur avendo reagito con un gesto di stizza al provvedimento di espulsione emesso dall’arbitro nei suoi confronti, ha provveduto a lanciare la bandierina contro l’arbitro senza colpirlo, come invece affermato del Direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiarato in via preliminare inammissibile il reclamo relativamente alla posizione del dirigente CHARLES Pierino; dato maggior credito alla versione riferita dal Direttore di gara nel proprio particolareggiato supplemento di rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuta, quindi, incensurabile, in ordine alla motivazione ed alla congruità, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, sia per la reiterazione dei comportamenti antisportivi messi in atto dall’assistente di parte che per l’odiosità del gesto; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società AOSTA CALCIO 511, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino allo 31/05/2016 inflitta all’assistente arbitro BARBANO Mattia e l’inibizione fino all’11/03/2016 inflitta al dirigente CHARLES Pierino.
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