COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto da TIGERS PREALPI BIELLESI ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 38 dell’11/2/2016 in riferimento alla gara TIGERS PREALPI BIELLESI ASD – PONDERANO disputata il 6/2/16 nell’ambito della Categoria Allievi Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
c) Reclamo proposto da TIGERS PREALPI BIELLESI ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 38 dell’11/2/2016 in riferimento alla gara TIGERS PREALPI BIELLESI ASD – PONDERANO disputata il 6/2/16 nell’ambito della Categoria Allievi Fascia B Con il reclamo in oggetto, ricevuto il 16/2/2016, TIGERS PREALPI BIELLESI ASD contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della squalifica per tre gare effettive nei confronti del giocatore Lavino Zona Francesco per condotta violenta nei confronti di giocatore avversario, per avere colpito con un pugno in pancia l’avversario che lo ostacolava nel recupero del pallone di gioco. Osserva la reclamante che non vi sarebbe stato contatto fisico ma un mero diverbio e che la sanzione sarebbe “non proporzionata alla condotta tenuta” anche in raffronto ad altri fatti che risultano sanzionati nel medesimo comunicato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osserva che dal referto arbitrale si evince che il giocatore sanzionato abbia colpito con un pugno in pancia l’avversario e che altro giocatore della squadra avversaria sia intervenuto a difesa del compagno colpendo a sua volta con un pugno in pancia l’avversario. Entrambi i giocatori responsabili della condotta violenta sono stati sanzionati con la squalifica per tre gare effettive secondo il disposto di cui all’art.19, comma 4 lett. b) C.G.S.. Ai sensi di quanto sopra, considerato che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., e che lo stesso appare specifico e dettagliato nella ricostruzione del fatto, il deliberato del Giudice Sportivo appare corretto e pertanto RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo e dispone l'incasso della tassa di reclamo già versata.
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