COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 268 CSAT 23 DEL 25 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 146/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Giovanni Gaudio – Campionato Promozione Girone “B” Gara Sinatra Calcio/Iniziativa S. Piero Patti del 06/02/2016 – C.U. n. 244 del 09/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 268 CSAT 23 DEL 25 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 146/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Giovanni Gaudio - Campionato Promozione Girone “B” Gara Sinatra Calcio/Iniziativa S. Piero Patti del 06/02/2016 - C.U. n. 244 del 09/02/2016. Con rituale e tempestivo appello l’A.D. Pol. Sinagra Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la stessa è sproporzionata al reale accadimento dei fatti e ne chiede, pertanto, una rideterminazione in termini più equi. Ciò in quanto il proprio calciatore sig. Giovanni Gaudio, al termine della gara, avrebbe assunto solo un comportamento meramente protestatario, peraltro subito bloccato da un dirigente presente che lo allontanava facendolo rientrare negli spogliatoi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell’incontro il sig. Giovanni Gaudio, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro assumendo un comportamento protestatario nei suoi confronti. In ragione di quanto sopra il gravame deve trovare accoglimento poichè la condotta posta in essere dal sig. Giovanni Gaudio è senza dubbio alcuno una condotta irriguardosa ed ingiuriosa che si è svolta, comunque, in un unico ed isolato contesto; con la conseguenza che la sanzione ben può contenersi nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Gaudio. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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