COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della A.C. MONTIERI avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Massimo Biagini con una inibizione fino al 28/05/2016 C.U. n.38 del 14/01/2016

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della A.C. MONTIERI avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Massimo Biagini con una inibizione fino al 28/05/2016 C.U. n.38 del 14/01/2016. Nel corso del secondo tempo della gara “ MONTIERI – SAN VINCENZO “ valevole per il campionato di seconda categoria, il dirigente in oggetto entrava indebitamente in campo e offendeva ripetutamente il D.G., afferrandolo due volte al braccio, con l’intento di farlo girare verso di se. Il gesto non provocava alcuna conseguenza.Per tale condotta il dirigente in questione veniva sanzionato con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/05/2016.Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo l’Associazione Calcio Montieri. Nello scritto difensivo la società sottolinea il fatto che il proprio dirigente entrava si in campo indebitamente, ma al solo scopo di “disperdere” i propri calciatori che avevano circondato l’arbitro, per protestare contro una decisione tecnica che li aveva danneggiati. Inoltre la reclamante conferma anche il contestato contatto con l’arbitro, ma giustificandolo con la sola intenzione di volerne richiamare l’attenzione. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione.L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto descritto nel referto, sottolineando come il dirigente in questione entrava in campo con la sola intenzione di offenderlo e senza allontanare alcun calciatore. Conferma inoltre di essere stato afferrato al braccio destro per due volte. Una volta notificato il provvedimento di espulsione il tesserato in oggetto continuava ad insultare l’arbitro. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti contestati al sig Massimo Biagini. La versione fornita dal D.G. sia nel referto gara che nel supplemento non lascia spazio ad alcun dubbio in proposito. Ritiene altresì congrua la sanzione indicata dal G.S.T. P.Q.M. Respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it