COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 89 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 31 del 03.02.2016 Reclamo dell’A.C.D. AGLIANESE avverso la decisione con la quale il G.S. Pistoia ha accolto il reclamo proposto dalla società Casalguidi Calcio 1923 SSD arl in ordine all’esito gara Casalguidi Calcio 1923 – ACD Aglianese del 09.01.2016

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 89 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 31 del 03.02.2016 Reclamo dell’A.C.D. AGLIANESE avverso la decisione con la quale il G.S. Pistoia ha accolto il reclamo proposto dalla società Casalguidi Calcio 1923 SSD arl in ordine all’esito gara Casalguidi Calcio 1923 – ACD Aglianese del 09.01.2016 Con tempestivo e articolato reclamo la società ACD Aglianese impugna la decisione con la quale il Giudice Sportivo di Pistoia ha accolto il reclamo proposto dalla società Casalguidi Calcio 1923 SSD srl, in ordine all’esito gara disputata tra le richiamate società in data 09.01.2016, gara terminata con il punteggio di 0-2, disponendo: a) la punizione della perdita della gara per 3-0 a carico della società Aglianese; b) l’ammenda di € 26,00 (ventisei) alla società Aglianese per aver fatto partecipare alla gara di cui sopra calciatore squalificato; c) l’inibizione fino al 03.03.2016 al sig. Borgognoni Paolo Dir. Acc. Uff. soc. Aglianese; d) la squalifica del calciatore Magnolfi Alessio per 1 (una) gara. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. 28 del 13.01.2016, il Giudice Sportivo di Pistoia, come detto, ha ritenuto fondate le ragioni poste a fondamento del reclamo proposto dalla società Casalguidi Calcio 1923, così motivando il proprio pensiero: ‘Da un controllo effettuato sulla base della documentazione ufficiale della Delegazione Provinciale (cfr C.U. 23 del 02.12.2015) e dei tabulati federali, il calciatore in questione ha riportato una squalifica di n. 3 giornate nel campionato Provinciale Juniores Provinciale delegazione Provinciale di Pistoia. Tale squalifica non risulta essere stata del tutto scontata dal calciatore in questione al momento della gara in epigrafe residuando bensì ancora una giornata da scontare: dalla ricognizione dei rapporti di gara della squadra Aglianese successivi alla gara in cui il calciatore ha subito la squalifica, risulta infatti che lo stesso non abbia partecipato alle successive due gare disputate dalla stessa (gare del 05-12-2015 e del 12.12.20169 scontando solo 2 delle tre giornate inflitte. Il calciatore Magnolfi Alessio non aveva pertanto legittimo titolo di partecipare alla gara in epigrafe in quanto squalificato. Per tutti i suesposti motivi, visti gli artt. 22, 17 e 18 C.G.S., il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Casalguidi Calcio 1923 SSD arl’ La società Aglianese oggi impugna il richiamato provvedimento sostenendo, in via preliminare, l’illegittimità, per la mancata applicazione dell’art. 29, comma 8 bis, del C.G.S., e nel merito l’irragionevolezza della decisione impugnata alla luce di un’interpretazione letterale della portata normativa degli artt. 45, comma 1, e 22 del C.G.S., tenuto conto del generale principio dell’afflittività della sanzione. Procedendo per ordine: afferma la reclamante di essere stata lesa nel diritto di difesa, poiché il Giudice Sportivo non ha applicato la norma di cui all’art. 29, comma 8 bis, C.G.S, norma che consente ‘per tutti i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi instaurati su reclamo di parte’ alla parte istante, e comunque a tutti gli altri soggetti interessati individuati dal giudice, la facoltà di presentare memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria. Ritiene, infatti, la società di non aver mai ricevuto dall’Organo competente la richiamata comunicazione, precludendole di esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 29, comma 8 bis, CGS, determinando conseguentemente l’irregolarità dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio. Richiama a sostegno di quanto appena affermato, pur non ignorando l’esistenza di pronunce in senso contrario, alcune decisioni di Giudici Sportivi e Corti Sportive di Appello di diverso ambito territoriale, le quali si sono espresse nel senso dell’applicabilità dell’art. 29, comma 8 bis, CGS anche in ambito regionale della LND (C.U. 78 del 14.10.2015 G.S.T. Lazio; C.U. 107 del 04.02.2015 C.S.A.T.T. Calabria). Nel merito, contesta la decisione impugnata rilevando che nella corrente stagione sportiva la ACD Aglianese ha allestito due squadre juniores, una iscritta al campionato provinciale di Pistoia, l’altra al campionato provinciale di Prato come squadra ‘senza diritto di classifica’. Partendo da quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, CGS (che replica il contenuto dell’art. 22, comma 3), secondo il quale ‘il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento’, e dall’assunto secondo cui non esisterebbe nell’ordinamento federale una norma che sancisca che la squalifica debba essere scontata ‘nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita’, si interroga su quale sia l’interpretazione da conferire alla norma e, in particolare, al termine ‘squadra’. Evidenzia sul punto che la norma suddetta appare diretta a disciplinare il caso delle società che allestiscono una sola squadra per categoria, unico caso in cui vi sarebbe una piena rispondenza tra interpretazione letterale della norma e la fattispecie concreta, non applicandosi però nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui le società allestiscono legittimamente due squadre nella medesima categoria. Precisa, infatti, che se in tali ipotesi il termine ‘squadra’ contenuto nella richiamata norma, dovesse essere interpretato in senso letterale, si giungerebbe alla conseguenza che il calciatore squalificato per una o più giornate nella ‘squadra A’ potrebbe giocare nella ‘squadra B’ della medesima categoria e viceversa, sottraendosi in tal modo alla sanzione inflitta dal GS. In base a siffatta interpretazione, pertanto, i tesserati della società che allestiscono due squadre in una stessa categoria potrebbero non scontare mai le squalifiche inflitte dal GS, potendo la società impiegarli nella squadra della stessa categoria dove il calciatore non ha commesso l’infrazione sanzionata, con la conseguenza di svuotare la portata afflittiva della sanzione. Richiama, infine, una precedente decisione assunta dalla Corte Sportiva adita (C.U. n. 36 del 15.01.2015), riportando letteralmente il principio di diritto in essa contenuto in tema di afflittività della sanzione, concludendo che l’art. 45, comma 1, CGS debba essere necessariamente interpretato nel senso di garantirne la portata afflittiva, e cioè, in tutte le ipotesi in cui la società abbia allestito due squadre, nel senso di attribuire al termine ‘squadra’ il significato di ‘categoria’ e, quindi, nel senso di ritenere che il calciatore Magnolfi abbia scontato le 3 giornate di squalifica inflitte non prendendo parte alle n. 2 gare disputate dalla squadra juniores iscritta al campionato provinciale di Pistoia il 05.12.2015 e il 12.12.2015, e all’ulteriore gara disputata dalla squadra juniores iscritta al campionato provinciale di Prato in data 19.12.2015 (in detto week end il campionato provinciale di Pistoia non è stato disputato), considerando pertanto del tutto legittima la partecipazione del calciatore alla gara oggetto di esame. Per ultimo, rileva l’inoperatività al caso di specie del principio stabilito dall’art. 22, comma 4, CGS, secondo cui ‘le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica’, in quanto per la stagione sportiva 2015/2016 il regolamento del campionato provinciale di Prato, pubblicato con il C.U. n. 9 del 11.09.2015, prevede che ‘le gare disputate dalla squadre considerate ‘senza diritto di classifica’ ed i relativi risultati acquisiti, avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nel campionato’, da ciò ricavandone la conclusione che essendo la gara di campionato provinciale di Prato del 19.12.2015 legalmente valida ai fini della classifica, stessa efficacia deve riconoscersi ai fini del conteggio delle giornate di squalifica da scontare. Chiede, pertanto, previa audizione del presidente e legale rapp.te della società, l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Toscana pubblicata sul C.U. n. 31 del 03.02.2016. All’udienza del 19 febbraio 2016 la società, a mezzo del proprio rappresentante, assistita dal proprio difensore, si è riportata alle argomentazioni e conclusioni oggetto di reclamo, ribadendo che il calciatore Magnolfi ha regolarmente scontato le giornate di squalifica inflitte, non prendendo parte alle gare del 05.12.2015, 12.12.2015 nel campionato provinciale di Pistoia e a quella del 19.12.2015 relativa al campionato provinciale di Prato La Corte, acquisiti gli atti, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Occorre anzitutto esaminare l’eccezione preliminare sollevata dalla reclamante in riferimento alla supposta violazione del diritto di difesa delle parti, per aver il Giudice sportivo omesso di instaurare il contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma bis, CGS. L’eccezione è infondata. E’ principio ormai consolidato di questa Corte che l’impianto normativo procedurale applicabile all’ambito territoriale della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica sia quello previsto dal Titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 44-45-46), espressamente dedicato dal Legislatore Sportivo al settore regionale della LND e del SGS, assumendo l’intero impianto, per specificità e finalità delle norme, carattere speciale rispetto alla disciplina prevista per l’ambito professionistico. In tale assetto normativo si colloca, in modo del tutto coerente con l’inquadramento sopra delineato, la previsione avente carattere residuale di cui all’art. 46, comma 7, CGS, la quale stabilisce che ‘per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV’. Ritiene questa Corte, in buona sostanza, che con detta previsione il Legislatore abbia voluto procedimentalizzare l’azione giudicante degli Organi di giustizia Sportiva, specificando in modo inequivoco i confini dell’azione stessa, operando la distinzione tra la disciplina sportiva dilettantistica e quella del settore professionistico. Seguendo questa prospettiva, pertanto, sono da escludere in ambito dilettantistico e nel Settore giovanile e scolastico, tutte le norme di carattere procedurale che non sono previste nel Titolo VII e nel Titolo IV, espressamente richiamato dall’art. 46, comma 7, a disciplinare ‘tutto quanto non previsto nel presente Titolo’, di guisa che non risulta applicabile l’art. 29, comma 8 bis, prevista dal Titolo III del CGS. Ma, ove potesse convenirsi con la tesi reclamante in ordine al mancato rispetto del termine di cui all’art. 29, comma 8 bis, CGS, la predetta violazione procedurale non potrebbe determinare l’accoglimento dell’eccezione poiché la suddetta violazione non può essere qualificata come una violazione delle norme sul contraddittorio, atteso che la ratio sottesa alla richiamata norma, deve essere individuata nella volontà del Legislatore di assicurare la possibilità (si consideri l’utilizzo dell’espressione ‘possono’) a tutti i soggetti interessati di interloquire con il Giudice Sportivo mediante la produzione di memorie e documenti. E' opportuno, in ogni caso, rilevare che nella fattispecie in esame la richiesta di audizione formulata dalla reclamante, richiesta alla quale è collegato il compimento di qualsiasi ulteriore attività a difesa e di conoscenza di eventuale nuova documentazione, seppur formulata in grado di appello, produce inevitabilmente l'effetto di rendere del tutto inutile l'applicazione rigorosa della norma. Passando al merito, nocciolo della questione riguarda lo stabilire, alla luce delle considerazioni espresse dalla ricorrente, se la mancata partecipazione del calciatore Magnolfi alla gara del 19.12.2015 disputata dalla squadra ‘B’ dell’Aglianese possa considerarsi valida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 1, CGS (che ripete l’art. 22, comma 3, CGS), ai fini del computo delle giornate di squalifica. In altre parole, occorre chiedersi se possa ritenersi meritevole di attenzione l’impostazione interpretativa della norma, e in particolare riguardo al termine ‘squadra’, suggerita dalla reclamante per i casi in cui siano state allestite due squadre della medesima categoria, al fine di pregiudicare il generale principio di afflittività della sanzione. Occorre anzitutto rilevare che i principi di riferimento sono direttamente ricavabili dall’art. 45, comma 1, CGS, per i casi riguardanti l’ambito regionale della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, a mente del quale ‘Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento’. In buona sostanza, la norma disciplina sia la regola, che l’eccezione, mediante il richiamo all’art. 22, comma 6, CGS, disponendo in modo ordinato e assolutamente chiaro come principio generale quello secondo cui la squalifica deve essere scontata dal tesserato nelle gare considerate ufficiali ‘della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione’, salvo, come detto, quanto previsto dal comma 6, il quale, disciplinando le eccezioni alla regola, tratta fattispecie radicalmente diverse da quella oggi in esame, in cui il tesserato non abbia potuto scontare la squalifica entro il termine della stagione sportiva in cui la sanzione è stata irrogata, ovvero l’ipotesi in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società anche nel corso della stagione sportiva, o categoria di appartenenza. Seguendo questa prospettiva occorre tenere in debita considerazione il fatto, non trascurabile ai fini della presente decisione, che la fattispecie oggi in esame non rientra nelle ipotesi eccezionali previste dal comma 6, non avendo il calciatore Magnolfi cambiato società, né categoria di appartenenza, dovendosi pertanto applicare il principio di cui al comma 3, costituente la regola generale, per cui la squalifica deve considerarsi scontata dal tesserato nelle gare ufficiali della LND e del Settore GS della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione. Si tratta, pertanto, a questo punto di capire se e in quale misura possa essere degna di attenzione e rilievo, ai fini dell’accoglimento del reclamo, l’impostazione interpretativa suggerita dalla reclamante, nel senso di conferire al termine ‘squadra’ di cui all’art. 22, comma 3, CGS (termine replicato dall’art. 45, comma 1, CGS) il significato di ‘categoria’. La portata della norma appare piuttosto chiara e, comunque, è principio ormai consolidato nel sistema di giustizia sportiva, avendo anche la Corte Federale avuto modo di argomentare sul tema (C.U. n. 12 del 12.01.2004), quello secondo cui la norma deve essere letta ed interpretata nel suo significato letterale, e che dunque la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella squadra di sua militanza ed in gare, considerate ufficiali, omogenee a quelle nelle quali è maturata la condotta punita. In altri termini, non appare coerente al sistema di giustizia interpretare estensivamente la portata normativa dell’art. 45, comma 1, CGS (e dell’art. 22, comma 3, CGS), nel senso di ritenere il termine ‘squadra’, quello di categoria’ poiché ciò avrebbe l’effetto di svuotare la norma stessa del suo significato più profondo e della sua ratio, che è quella di bilanciare l’interesse ad una maggiore partecipazione dei tesserarti all’attività agonistica (in tale ottica deve essere letta la facoltà di allestire due squadre nella stessa categoria) con l’esigenza di evitare l’alterazione della regolarità dei campionati consentendo ai tesserati colpiti da squalifica di scontare la sanzione non prendendo parte a gare di diversa competizione. Del resto, se si ammettesse l’impostazione suggerita dalla reclamante si consentirebbe alle società che hanno allestito due squadre per la stessa categoria di eludere la portata afflittiva della sanzione, schierando di volta in volta, secondo la convenienza, i calciatori colpiti da squalifica nell’uno o nell’altro campionato, alterando di fatto la regolarità dei campionati e violando il principio di parità di trattamento. Giova peraltro rilevare che, in tali casi, verrebbe precluso, o comunque resa estremamente complessa la conoscenza da parte delle altre compagini societarie avversarie dell’avvenuta espiazione delle sanzioni comminate, poiché, appare evidente, che solo la società alla quale appartiene il tesserato sanzionato avrebbe una conoscenza diretta della mancata partecipazione dello stesso alla competizione sportiva. Con tale assetto risulta pertanto pienamente rispettato il principio dell’afflittività della sanzione, poiché al calciatore viene di fatto precluso di partecipare alla competizione sportiva nella quale è stato sanzionato, e viene rispettato il principio secondo cui ‘le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate e applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno’, come avverrebbe nel caso di interpretazione estensiva della norma per le ragioni anzidette Seguendo questa logica il provvedimento del Giudice Sportivo di Pistoia appare del tutto ragionevole e legittimo, poiché agli atti risulta che il calciatore Magnolfi non aveva titolo a partecipare alla gara del 09.01.2016 Casalguidi Calcio 1923 – Aglianese, valevole per il campionato Juniores provinciale di Pistoia, poiché alla richiamata data risultava da scontare con la squadra nella quale era stato sanzionato, che prende parte al campionato Juniores provinciale di Pistoia, un’ulteriore giornata di squalifica. A nulla infatti rileva la circostanza che il Magnolfi non abbia preso parte alla gara del 19.12.2015 calendarizzata per la squadra ‘B’ e relativa al campionato Juniores provinciale di Prato, sia perché, come detto, occorre conferire un’interpretazione letterale della norma, sia perché, in ogni caso, trattasi di competizioni organizzate e riconducibili a diverse delegazioni provinciali, una di Pistoia e l’altra di Prato. Come del resto non rileva ai fini dell’accoglimento del reclamo la circostanza che la squadra ‘B’ che disputa il campionato juniores provinciale di Prato sia iscritta come ‘squadra senza diritto di classifica’, alla luce di quanto statuito con il C.U. n. 13 del C.R.T. del 04.09.2015 secondo cui ‘le gare disputate dalle squadre di società ‘senza diritto di classifica’ ed i relativi risultati acquisiti, avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone. Fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari. In caso di piazzamento al primo posto della squadra ‘B’ nel proprio girone, pur essendo in classifica, non acquisirà alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva successiva. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica’. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società AGLIANESE, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato; -ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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