COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 92 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica D.L.F. Firenze Calcio avverso la squalifica del giocatore Pananti Alberto per quattro gare (C.U. n. 40 del 3/02/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 92 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica D.L.F. Firenze Calcio avverso la squalifica del giocatore Pananti Alberto per quattro gare (C.U. n. 40 del 3/02/2016). Con rituale e tempestivo gravame, la Associazione Sportiva D.L.F. Firenze Calcio 1914 adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., meglio specificata in epigrafe, adottata con riferimento alla condotta illecita assunta dal calciatore Pananti Alberto. I fatti sarebbero avvenuti nel corso della competizione casalinga svoltasi in data 30 gennaio 2016 contro la società ospitata Mezzana ed il G.S.T. così motivava la propria decisione: “A fine gara offendeva gli avversari. Alla notifica del cartellino rosso offendeva ripetutamente il D.G.”. L’impugnante nega la sussistenza di un atteggiamento aggressivo pur riconoscendo le frasi offensive rivolte dal proprio calciatore; assume che tale comportamento sia stato indotto dalle provocazioni degli avversari che avrebbero irriso ed ingiuriato il Pananti allargando poi le offese ad un suo amico, diversamente abile, presente alla partita. Il giocatore si sarebbe poi rivolto all'arbitro - in modo non minaccioso – solo una volta per evidenziare un fallo altrui. Pur considerando censurabile il comportamento assunto dal calciatore la società ritiene che la sanzione sia sproporzionata ed, in modo corretto e garbato, ne chiede la riduzione. Il reclamo non può essere accolto. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. affinché il medesimo potesse confermare o meno le difese ipotizzate nel reclamo. Occorre rammentare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà. Orbene, nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver visto distintamente il giocatore spintonare a fine gara gli avversari, di aver ascoltato direttamente le frasi pronunciate dallo stesso al loro indirizzo e di avere subito una aggressione verbale offensiva e minacciosa. Nel supplemento poi il D.G. disintegra le censure contenute nel reclamo ed afferma l'inesistenza di qualsiasi atteggiamento provocatorio ai danni di soggetti disabili. Definendo “inventata” la circostanza precisa che lo stesso Pananti si sarebbe dimostrato nervoso per tutta la partita e, pur sostituito alla fine del secondo tempo, avrebbe cercato lo scontro con gli avversari a fine gara per poi concludere la propria partita con le minacciose ingiurie rivolte all'indirizzo dell'arbitro. Non residua dunque alcun dubbio, con riferimento alla sussistenza dei fatti addebitati ed alla assenza di valide giustificazioni od esimenti, che possa attenuare le indubbie responsabilità personali del calciatore. La sanzione riferita al giocatore, anche analizzata sotto il profilo del “quantum”, appare assolutamente conforme a quanto contenuto nella normativa in vigore e risulta appiattita sui minimi edittali. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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