COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 79 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “ A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 65,00. C.U. n.40 del 21/01/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 79 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “ A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 65,00. C.U. n.40 del 21/01/2016. Per mancata presentazione al D.G. dell’avvenuta richiesta della forza pubblica il G.S. sanzionava la società in oggetto con una ammenda di euro 65,00. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, sostenendo che la richiesta in questione era stata regolarmente avanzata al Comando dei Carabinieri e, successivamente, rinvenuta a terra nello spogliatoio al momento delle pulizie. Secondo la reclamante il documento in questione, regolarmente posto nello spogliatoio del D.G. cadeva per terra sfuggendo, quindi, all’attenzione del medesimo. Del resto l’arbitro stesso non avrebbe fatto presente tale mancanza e non avrebbe chiesto alcuna spiegazione in merito. Allega inoltre il rinvenuto documento, regolarmente vidimato dai Carabinieri di competenza. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che al suo arrivo nello spogliatoio non notava la presenza del documento in contestazione. Fatto condiviso anche dal tutor che lo accompagnava. Proprio in ragione di tale mancanza il D.G. si rivolgeva ad un dirigente della società che confermava di non possedere la richiesta in contestazione. Alla luce di quanto affermato dal D.G. questa Corte di Appello Sportiva non può che confermare la sanzione erogata dal G.S. Non appare contestabile,infatti, che la richiesta di forza pubblica non sia stata mai consegnata al D.G. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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