COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 25 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 51. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SOLOFRA – GARA SOLOFRA / BAIANO DEL 6.02.2016 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 25 febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
51. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SOLOFRA – GARA SOLOFRA / BAIANO DEL 6.02.2016 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 dell’11 febbraio 2016, pag. 1596, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Fiume Rocco, la squalifica per tre giornate di gara perché “in reazione ad un fallo subito, ed a gioco fermo, colpiva un avversario con un pugno allo stomaco”. Con ricorso spedito, a mezzo plico raccomandata postale, in data 18.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti (anche se pervenuta al C.R. Campania in data 23.02.2016), la reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. La vicenda è iniziata con il calciatore Colucci Angelo, calciatore della società Baiano, che colpiva con un violento calcio volontario un calciatore antagonista, al 17’ del primo tempo. In seguito all’episodio, il direttore di gara ha espulso il calciatore Colucci, il che ha determinato una “mischia”. Il capitano della società Solofra, sig. Fiume Rocco, interveniva, presumibilmente, per calmare gli animi, mentre il Colucci, appena espulso, lo colpiva con un calcio allo stinco. In seguito all’episodio, il calciatore Fiume Rocco, accentuando gli effetti del colpo, subito dal Colucci, rovinava a terra. Successivamente, il direttore di gara lo invitava ad alzarsi, mentre anche l’avversario cercava di rialzarlo. L’arbitro, molto vicino agli accadimenti, ha riportato, nel suo referto, un pugno allo stomaco sferrato dal Fiume ai danni del Colucci. Questo Collegio, lette le doglianze della reclamante e, soprattutto, visionate le immagini, sotto forma di sintesi, sul sito link: htpp://www.usertv.it/2016/02/06/solofra-vs-baiano-la-sintesi/, rileva una non chiara visibilità degli accadimenti, in particolare in riferimento all’episodio del pugno da terra, sferrato dal calciatore Fiume. Tuttavia, questa Corte, atteso che l’arbitro era talmente vicino all’azione, da non poter essere stato indotto in errore, ritiene che gli elementi riportati in referto dal direttore di gara debbano ritenersi assolutamente verosimili. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso proposto dalla società Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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