COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARISOLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 36 DEL 15.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA 3P VAL RENDENA – CARISOLO DD. 11.10.2015 RECANTE SQUALIFICA DEL GIOCATORE BELTRAMI ANDREA PER N. 5 GIORNATE.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 ottobre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARISOLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 36 DEL 15.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA 3P VAL RENDENA – CARISOLO DD. 11.10.2015 RECANTE SQUALIFICA DEL GIOCATORE BELTRAMI ANDREA PER N. 5 GIORNATE. Il Giudice di primo grado ha sanzionato con squalifica per cinque gare effettive il giocatore Beltrami Andrea “perché dopo aver spintonato un avversario, facendolo cadere, lo colpiva con pugni e calci, offendendo l’arbitro, dopo la notifica dell’espulsione”. La società propone regolare reclamo. Veniva sentito il Presidente della Società sig. Bruno Sparapan, che confermava il contenuto del reclamo e insisteva nel suo accoglimento. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti, ritiene rideterminare la sanzione della squalifica al signor Beltrami Andrea in n. 3 giornate P.Q.M. La Corte, infligge la sanzione della squalifica al signor Beltrami Andrea in n. 3 giornate. Si ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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