COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ AMATORI CALCIO MATTARELLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 32 DEL 01.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMICI CALCIO BORGO – AMATORI CALCIO MATTARELLO DD. 28.09.2015 RECANTE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.09.2018 AL CALCIATORE-DIRIGENTE STEFANO PASQUALI
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 30 ottobre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ AMATORI CALCIO MATTARELLO AVVERSO LA DECISIONE-DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA FIGC DI TRENTO PUBBLICATA SUL C.U. N. 32 DEL 01.10.2015 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMICI CALCIO BORGO – AMATORI CALCIO MATTARELLO DD. 28.09.2015 RECANTE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.09.2018 AL CALCIATORE-DIRIGENTE STEFANO PASQUALI Il Giudice di primo grado ha sanzionato con l’inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 30/09/2018 il signor Stefano Pasquali in quanto “espulso per offese al direttoree di gara, si avventava sullo stesso, prendendogli la maglietta e pelle sottostante, strattonandolo al punto da provocare dolore durante il ritorno a casa il direttore di gara si recava a casa, il direttore di gara si recava al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticata la distorsione della spalla destra con prognosi di 5 giorni”. La Società propone regolare reclamo. Veniva sentito il Vicepresidente della Società con delega del Presidente sig. Marchetti Massimo, che confermava il contenuto del reclamo e insisteva nel suo accoglimento. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti, considerando il doppio ruolo (calciatore/dirigente) rivestito dal signor Pasquali, ritiene provati i fatti, e pertanto ridetermina la sanzione della inibizione al signor Stefano Pasquali fino al 30.05.2018. P.Q.M. La Corte, infligge la sanzione dell’inibizione al signor Stefano Pasquali a svolgere ogni attività fino al 30.05.2018. Si ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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