FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 282/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALCIDE DI SALVATORE – società ASD FAVALE 1980

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 282/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALCIDE DI SALVATORE - società ASD FAVALE 1980 − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. ALCIDE DI SALVATORE e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta: Alcide DI SALVATORE, allenatore di base, per avere, in violazione degli articoli 1 bis, comma 1 del CGS e 38, comma 1, del vigente regolamento del Settore Tecnico, in riferimento all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale e 23, comma 2, delle NOIF ed in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del CGS, eluso il cd. “vincolo di giustizia sportiva”, depositando in data 18/10/2010, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale “ad litem”, avanti al Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, un ricorso nei confronti della AD Polisportiva Colonnellese, al fine di ottenere il ristoro di somme dovute a titolo di emolumenti sportivi riferibili alle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, ove risultava tesserato per la società convenuta, attività giudiziaria priva di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati; ASD FAVALE 1980, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Alcide DI SALVATORE al momento della consumazione della violazione ascritta e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alcide DI SALVATORE e dal Sig. Giordano Tavoni, nell’interesse della società ASD FAVALE 1980 in qualità di Presidente pro tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Alcide DI SALVATORE e di € 500,00 di ammenda per la società ASD FAVALE 1980; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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