FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 284/A del 19/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: società SSD CHIETI CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 284/A del 19/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: società SSD CHIETI CALCIO
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 14/15 adottato nei confronti della società SSD CHIETI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: SSD CHIETI CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del C.G.S.), per la violazione di cui all’art. 10 co. 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 per non aver provveduto entro il termine del 11 luglio 2014 a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come prescritto al punto 9) pag.3 del citato C.U.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo Savastano, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società SSD CHIETI CALCIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 700,00 di ammenda per la società SSD CHIETI CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.