FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 285/A del 19/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Abdennabi ESSAIDI – società AS ARTA TERME

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 285/A del 19/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Abdennabi ESSAIDI - società AS ARTA TERME − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Abdennabi ESSAIDI e della società AS ARTA TERME, avente ad oggetto la seguente condotta: Abdennabi ESSAIDI, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte, con la Società Arta Terme, alla gara Arta Terme – Ovarese del 6.9.2015 del Campionato Carnico Giovanissimi 2015-16 in posizione irregolare, in quanto non tesserato; AS ARTA TERME, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Abdennabi ESSAIDI e dal Sig. Ettore Pittini, in qualità di Presidente della società AS ARTA TERME; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Abdennabi ESSAIDI, e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato carnico più € 60,00 di ammenda per la società AS ARTA TERME; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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