FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 286/A del 22/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO DE GIORGIS

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 286/A del 22/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO DE GIORGIS - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. GIORGIO DE GIORGIS, avente ad oggetto la seguente condotta: Giorgio De GIORGIS, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; 1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 16.7.2009 tra la U.S. Triestina Calcio S.p.A. ed il calciatore Riccardo Musetti, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 26.6.2008 al 20.6.2010; 2) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 20.7.2009 tra il calciatore Riccardo Musetti, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 26.6.2008 al 20.6.2010, e la Società Cremonese; 3) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Società Cremonese S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dall’8.7.2010 al 30.8.2010, mentre al contempo rappresentava il calciatore Riccardo Musetti, senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la società Cremonese il 13.7.2010; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto curava gli interessi sia del calciatore che della società nella conclusione del medesimo contratto; 4) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 13.7.2010 tra il calciatore Riccardo Musetti e la Cremonese, società che gli aveva conferito mandato; 5) violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè degli artt. 16, comma 1, e 19,comma 3, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Riccardo Musetti senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Sorrento del 3.1.2013; 6) violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Riccardo Musetti senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Sorrento dell’11.09.2013; con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata società gli aveva conferito mandato, con validità dal 2.9.2013 al 20.9.2013, per il tesseramento del medesimo atleta; 7) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonchè dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 11.9.2013 tra il calciatore Riccardo Musetti ed il Sorrento, società che gli aveva conferito mandato; 8) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, 19, comma 3, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera in favore della Football Club Internazionale Milano S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 21.8.2013 al 31.1.2014, mentre l’agente Carlo Volpi rappresentava Michael Ventre, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 15.8.2013 al 15.8.2015, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 2.9.2013; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio DE GIORGIS; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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