FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 287/A del 22/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO DE GIORGIS

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 287/A del 22/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO DE GIORGIS - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 12/13 adottato nei confronti del Sig. GIORGIO DE GIORGIS, avente ad oggetto la seguente condotta: Giorgio De GIORGIS, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonche degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Novara Calcio S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, ed all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente senza conferimento di incarico scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore Longoni Lucas, avvenuta in data 11.8.2010, nonché per aver sottoscritto con la Triestina Calcio S.p.A., in data 9.8.2010, una scrittura privata in rappresentanza della società Rexam, del quale era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore; 3) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) ed 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente senza conferimento di incarico scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore De Micco Carlo avvenuta in data 31.1.2008, nonchè per aver sottoscritto una scrittura privata in rappresentanza della società Phirza, del quale era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore (violazione continuata fino al 16.07.2012 con l’emissione della fattura n. 1 del 16.7.2009 della Phirza Lda alla società Triestina); 4) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Tiribocchi Simone in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, mentre l'agente Fabio Grossi rappresentava la Atalanta Begamasca Calcio S.p.A. in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta società con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 16.6.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 - data pattuita per l'ultimo pagamento); 5) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Tiribocchi Simone, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, e la Società Atalanta Bergamasca in data 2.8.2010; 6) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della A.S. Varese 1910 S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 7) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della A.C. Siena S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, mentre l’agente Carlo Volpi rappresentava Vergassola Simone, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società dei 18.4.2011 e 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 8) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), degli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Simone Tiribocchi senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Vicenza Calcio S.p.A. del 31.01.2013, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata società gli aveva conferito mandato, con validità dal 31.1.2013 all'1.2.2013, per il tesseramento del medesimo atleta; 9) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2013 tra il calciatore Tiribocchi Simone e la Vicenza Calcio S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato per il tesseramento del calciatore appena citato con validità dal 31.1.2013 all'1.2.2013; 10) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 29.08.2011 tra il calciatore Agomeri Antonelli Filippo e la Lumezzane S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato per il tesseramento del calciatore appena citato con validità dal 22.8.2011 al 31.8.2011; 11) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Agomeri Antonelli Filippo in assenza di conferimento di mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., mentre l’agente Maurizio De Giorgis rappresentava la A.C. Bari S.p.A., in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta società con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 27.7.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra De Giorgis Maurizio e De Giorgis Giorgio era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio DE GIORGIS; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione ed € 100.000,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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