FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 289/A del 23/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 289/A del 23/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1060 pf 14/15 adottato nei confronti della Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., del Signor Bazzoni Claudio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, durante la gara di Campionato Allievi Provinciali – girone D, PRO CALCIO CECCHINA – UNIPOMEZIA VIRTUS DEÒ 17 MAGGIO 2015; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazzareno Cerusico, nell’interesse della Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 nella qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.