FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 290/A del 25/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREA SENO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 290/A del 25/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREA SENO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1202 pf 12/13 adottato nei confronti del Sig. ANDREA SENO, avente ad oggetto la seguente condotta: Andrea SENO, collaboratore tecnico della 1^ squadra della S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. nella stagione sportiva 2008/09, iscritto dal 14 gennaio 2008 nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (Comunicato Ufficiale n. 76 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 14 gennaio 2008) in violazione: - dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver concordato con il sig. Arrigo POLETTI la corresponsione di un pagamento extracontrattuale di euro 30.000,00 in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; - dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver concordato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali per complessivi euro 70.000,00 in favore di numerosi calciatori tesserati per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; - dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 per conto della S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. un pagamento extracontrattuale in favore del tesserato sig. Francesco ZERBINI, per euro 35.000,00; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SENO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione e 500,00 Euro di ammenda per il Sig. Andrea SENO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it