FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 297/A del 04/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIANNI AGOSTINI – società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 297/A del 04/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIANNI AGOSTINI - società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIANNI AGOSTINI e della società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Gianni AGOSTINI, all’epoca dei fatti tesserato della A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, peraltro inibito sino al 21.05.15, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, al termine della gara Forte di Bibbona / Saline del 10.02.15, entrato nell’area degli spogliatoi senza averne titolo, inveiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti, gettando loro in faccia e sul corpo il contenuto di una bottiglia di Gatorade; A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., in quanto società alla quale apparteneva l’incolpato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni AGOSTINI e dal Sig. Lorenzo Buzzichelli nell’interesse della società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gianni AGOSTINI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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