FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 298/A del 04/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: WALTER TACCONE – società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 298/A del 04/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: WALTER TACCONE - società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. WALTER TACCONE e della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Walter TACCONE, Presidente della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese all’Emittente Radio Punto Nuovo in data 30.1.2016 e riportate dai siti Internet: http://www.Radiopuntonuovo; http://www. Radiogoal.it; http://Tuttomercatoweb.com; http://www.Resport24.it in data 30.1.2016, espresso giudizi e rilievi lesivi dell’onorabilità dell’arbitro della gara Avellino-Cagliari del 29.1.2016 e della classe arbitrale; U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter TACCONE per proprio conto e, in qualità di presidente e legale rappresentante, nell’interesse della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per il Sig. Walter TACCONE e di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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