COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.4 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ROTONDA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 77 DEL 17.02.2016.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 09/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.4 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ROTONDA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 77 DEL 17.02.2016.
Letti gli atti ufficiali di gara;
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. ROTONDA CALCIO avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 77 del 17.02.2016;
Ascoltata la Società reclamante nella persona del suo Presidente per aver la stessa avanzato formale e regolare richiesta;
Procedutosi all’audizione dell’AA;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni dal ricorrente Sodalizio addotte abbiano, in vero, trovato solo parziale riscontro nel rapporto di gara e nelle dichiarazioni dal AA rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità della A.S.D. ROTONDA CALCIO in riferimento alla condotta alla propria tifoseria ascritta che è lecito considerare intemperante ma non preordinatamene e continuativamente violenta;
Acclarato, aldilà dell’interpretazione dalla reclamante Società a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Ufficiale di gara inequivocabilmente chiarito, come quest’ultimo al 32° del secondo tempo fosse stato colpito alla spalla destra da un singolo oggetto lanciato dagli spalti ove erano assiepati sostenitori della squadra di casa;
Considerato, tuttavia, come l’AA ne’ in referto e neppure in sede di escussione sia stato in grado di precisare natura, forma, peso e consistenza del solo (e non dei plurimi come in C.U. riportato)corpo contundente dal quale era stato raggiunto, perché caduto nel fango e mai raccolto;
Osservato come il ridetto Ufficiale di gara, benché indolenzito, fosse stato comunque in grado di arrivare al termine della partita e non avesse ritenuto opportuno richiedere l’intervento del presidio medico – sanitario regolarmente presente sul terreno di gioco, in tal modo escludendo, di fatto, l’insorgenza di più gravi conseguenze;
Stimato come il lancio (ancorché grave e potenzialmente lesivo per l’altrui incolumità fisica) di un solo oggetto possa essere ritenuto episodico, una volta esclusa una possibile continuità di plurime azioni illegittime e consenta a questo Collegio, di procedere ad una, seppur minima, mitigazione della sanzione all’A.S.D. ROTONDA CALCIO inflitta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 77 del 17.02.2016 così delibera:
riduce ad € 150,00 l’ammenda alla A.S.D. ROTONDA CALCIO irrogata;
dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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