COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 3 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’ 11.2.2016 ( squalifica del calciatore LAURENDI Antonio fino al 10.5.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 3 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.83 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’ 11.2.2016 ( squalifica del calciatore LAURENDI Antonio fino al 10.5.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO - che il direttore di gara ha dichiarato:”il sig.Laurendi Antonio si è limitato a mettermi le mani sul petto senza conseguenze”; - che la reclamante, sostanzialmente ha confermato l’accaduto chiedendo solo una riduzione della sanzione; - che il sig.Laurendi Antonio deve essere ritenuto responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti del direttore di gara; - che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere conseguentemente ridotta; P.Q.M. riduce la squalifica inflitta al calciatore LAURENDI Antonio a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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