COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 3 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.85 della Società A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2016 ( squalifica del calciatore CUTRI’ Davide fino al 30.6.2016, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 3 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.85 della Società A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2016 ( squalifica del calciatore CUTRI’ Davide fino al 30.6.2016, ammenda di € 100,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO -che il direttore di gara ha dichiarato:”il sig.Cutrì Davide ha appoggiato le mani sul mio petto mentre stavo correndo verso di lui pronunciando frasi offensive. Ho perso il fiato solo perché stavo correndo. Se fossi stato fermo non mi avrebbe provocato alcun danno”; -che il sig.Cutrì Davide deve essere sanzionato perché responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti del direttore di gara oltre che per aver profferito frasi offensive nel confronti dello stesso; -che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere conseguentemente ridotta; -che l’ammenda inflitta alla Società reclamante è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CUTRI’ Davide a QUATTRO giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it