COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.84 del Sig.SICILIA Diego (tesserato della Società A.S.D. Roglianese Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 ( squalifica fino al 30.6.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.84 del Sig.SICILIA Diego (tesserato della Società A.S.D. Roglianese Calcio a 5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 ( squalifica fino al 30.6.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che le argomentazioni del reclamante non appaiono sufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti come risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; ritenuto, tuttavia, che non si rinvengono le modalità tipiche del tentativo di aggressione nella condotta del calciatore che si avvicina con fare minaccioso all'arbitro per rivolgergli frasi offensive, minacciose e di vibrata protesta; considerato che, pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SICILIA Diego fino al 31/3/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. Roglianese Calcio a 5 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.
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