F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI MARI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016
Procedimento disciplinare a carico di LUIGI MARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. LUIGI MARI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 del 7.10.2013, per aver sottoscritto un accordo economico con la società ASD Roggiano Calcio 1973 superiore al massimale stabilito e per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’accordo economico sottoscritto con la stessa società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI MARI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni.