COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.90 della Società A.S. JUVENTINA SIDERNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 25.2.2016 (squalifica dell’allenatore FIORENZA Giovanni fino al 24.9.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.90 della Società A.S. JUVENTINA SIDERNO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 25.2.2016 (squalifica dell’allenatore FIORENZA Giovanni fino al 24.9.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale la condotta deve qualificarsi come offensiva e irriguardosa, con un atto di protesta di modesta violenza, per avere il Fiorenza afferrato l'arbitro per un braccio provocandogli forte temporaneo dolore; considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore FIORENZA Giovanni fino al 25/4/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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