F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di MANVEL AYRAPETYAN
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016
Procedimento disciplinare a carico di MANVEL AYRAPETYAN – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. MANVEL AYRAPETYAN è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e all’art. 34, comma 1, 36, commi 1 e 3, ed artt. 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all’art. 94, comma 1 punto A, e art. 38, comma 1, delle NOIF – nonché in relazione agli articoli 2, 3, 4, 6 dell’accordo collettivo tra Figc (Lega Pro) ed Aiac per aver: a) svolto, nella stagione sportiva 2013/14 attività dirigenziale a favore della UC Albinoleffe srl in assenza della necessaria istanza di sospensiva del Settore Tecnico; b) svolto, nella stessa stagione 2013/14, attività tecnica per la suddetta società, non in costanza di tesseramento; c) convenuto, sottoscritto ed accettato due accordi con la suddetta società, accordi contrari a quanto previsto e disposto dall’accordo collettivo su richiamato, sia sulle modalità di redazione, che sul necessario deposito del contratto ed in relazione alla retribuzione previste dall’accordo su citato; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. MANVEL AYRAPETYAN responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi.