COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 91 del Sig. MAZZOTTA Ottorino (tesserato della Società ASD Comprensorio Lago Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 25.2.2016 (squalifica per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n. 91 del Sig. MAZZOTTA Ottorino (tesserato della Società ASD Comprensorio Lago Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 25.2.2016 (squalifica per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al reclamante e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MAZZOTTA Ottorino a DUE gare effettive e dispone accrreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Comprensorio Lago Calcio che ha provveduto a versarla per conto del sua tesserato.
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