F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA STRAMACCIONI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA STRAMACCIONI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. ANDREA STRAMACCIONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’attività dell’avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, ai fini della trattativa e della conclusione del contratto con l’Udinese Calcio S.p.A nel mese di giugno del 2014; - esaminata la memoria del deferito del 18 febbraio 2016; - sentite le parti presenti all’udienza del 4 marzo 2016, come da separato verbale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della ammenda di € 20.000,00. Ritenuto che: - dagli atti del presente giudizio emerge senza contestazione alcuna che il deferito si è avvalso dell’attività dell’Avv. Bozzo per la conclusione del contratto stipulato con la società Udinese nel giugno 2014; - l’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC (nella versione vigente fino al 31.3.2015 e quindi all’epoca dei fatti) vieta agli agenti di calciatori di rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società; - la ratio sottesa a tale norma risiede nell’esigenza per l’ordinamento sportivo di evitare la commistione di interessi tra società, calciatori ed allenatori evitando che si creino situazioni di conflitto di interessi che possano compromettere il rispetto di valori fondamentali per l’ordinamento settoriale con particolare riferimento al regolare svolgimento delle competizioni ed alla trasparenza nella fase di compravendita dei calciatori; - invero, lo scopo di detto divieto, che si colloca all’interno di una disposizione normativa rubricata con il titolo “divieti e conflitti di interesse” e dunque volta a vietare le ipotesi di incompatibilità, è quello di evitare che un agente che assiste i calciatori nelle trattative contrattuali con le società di calcio possa allo stesso tempo assistere anche un tecnico, creando un potenziale conflitto di interessi che potrebbe influenzare e/o distorcere i rapporti con le società nell’ambito della formazione delle rose dei giocatori nella fase del cd. “calcio – mercato”; - tale norma si correla strettamente a quella che vieta ai tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico “di trattare direttamente o indirettamente o comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori” (art. 41, comma 3, Regolamento S.T.), tanto che dal combinato disposto delle due norme si trae il principio fondamentale in materia secondo cui ai tecnici è precluso di svolgere attività connesse al c.d. “calcio-mercato” sia direttamente che indirettamente per tramite dei loro agenti o procuratori; - il divieto per i tecnici di avvalersi di un “agente di calciatori” va quindi inteso nel senso che è vietato ai tecnici non solo di farsi assistere da un agente di calciatori o da un procuratore sportivo che possiedano la relativa qualifica formale, ma anche di farsi assistere da un avvocato del libero foro che, come nella specie, pur non possedendo tali qualifiche, di fatto svolga prevalentemente, se non esclusivamente, attività di cura e assistenza dei calciatori nei rapporti con le società di calcio professionistiche, ossia eserciti “di fatto”, notoriamente ed in via esclusiva o prevalente l’attività di agente di calciatori, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1. del medesimo Regolamento Agenti FIGC, in quanto ciò darebbe luogo ad un’ipotesi di conflitto di interessi o comunque di incompatibilità, anche solo potenziale, vietata dalle norme dell’ordinamento sportivo; - nella specie risulta con certezza che l’Avv. Bozzo, benché non più iscritto all’Albo degli Agenti dei calciatori a far tempo dal 25.10.2010, ha ciononostante continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività professionale prevalentemente, se non esclusivamente, nel settore sportivo, curando e promuovendo gli interessi di numerosi 6 calciatori professionisti, anche di serie A, nei rapporti con le società di calcio professionistiche, così come emerge da tutta la documentazione presente in atti (articoli di stampa e pagine tratte dal sito internet dello stesso Avv. Bozzo) e come altresì confermato dallo stesso deferito nelle memorie difensive prodotte; - l’Avv. Bozzo, in altri termini, sebbene non più in possesso della relativa qualifica formale, ha sempre svolto e svolge tutt’ora, di fatto, attività di agente di calciatori, come del resto è noto agli addetti ai lavori nell’ambito settoriale di riferimento; - è perciò comprovato che l’Avv. Bozzo si trovava in una situazione di potenziale incompatibilità e conflitto di interessi che gli precludeva di assistere anche un tecnico quale il Sig. Stramaccioni; - tale circostanza, ad avviso di questa Commissione, assume rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, giacché, per le ragioni sopra indicate, non è consentito ai tecnici di avvalersi dell’assistenza di chi svolga, seppure solo “di fatto”, in via esclusiva o prevalente attività di agente di calciatori quale quella svolta dall’Avv. Bozzo; - questa interpretazione delle norme federali non comporta la violazione di alcun principio costituzionale né di alcuna libertà fondamentale, in quanto salvaguarda il diritto dei tecnici di farsi assistere da quegli avvocati del libero foro che, a differenza di quanto accaduto nella specie, non svolgano neppure “di fatto” attività di agente dei calciatori in via esclusiva o prevalente nei termini sopra indicati; - il deferito, del resto, era perfettamente a conoscenza dell’attività svolta dall’Avv. Bozzo, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dal medesimo alla Procura Federale in fase di indagini e come confermato nella sua memoria difensiva; - deve pertanto ritenersi sussistente la violazione da parte del deferito dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 20 comma 4 Regolamento Agenti Calciatori; P.Q.M. dichiara il sig. ANDREA STRAMACCIONI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00.
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