COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 54. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / CRAL FINCANTIERI STABIA DEL 20.02.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 54. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / CRAL FINCANTIERI STABIA DEL 20.02.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 25.02.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Ranavolo Giovanni, la squalifica per tre giornate di gara, con la seguente motivazione: “Tratteneva per il collo un avversario e lo spintonava”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 29.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, dalla lettura del rapporto di gara, che, nel diritto sportivo, configura fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore Ranavolo Giovanni abbia assunto un atteggiamento violento nei confronti di un avversario, spintonandolo e trattenendolo per il collo. Per quel che concerne la commisurazione della squalifica, infine, questa Corte Sportiva ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo territoriale sia equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Ponticeli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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