F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di FULVIO BATTISTUTTA e DARIO FRANDOLIC
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016
Procedimento disciplinare a carico di FULVIO BATTISTUTTA e DARIO FRANDOLIC – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. FULVIO BATTISTUTTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art 41, nonché all’art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella stessa stagione sportiva 2014/15, tesserato dal 16.03.2015 quale tecnico delle squadre minori della società ASD Pro Romans Medea, ha svolto nei giorni 29 e 30 giugno 2015, all’insaputa della società ,l’attività di istruttore di un corso per giovani calciatori nell’ambito di uno stage formativo organizzato dalla società ASD Ronchi Calcio e/o con la collaborazione di quest’ultima; - considerato che il sig. DARIO FRANDOLIC è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38 comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art 41, nonché dall’art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella stessa stagione sportiva 2014/15, tesserato dal 16.03.2015 quale tecnico delle squadre minori della società ASD Pro Romans Medea ha svolto nei giorni 29 e 30 giugno 2015, all’insaputa della società, l’attività di istruttore di un corso per giovani calciatori nell’ambito di uno stage formativo organizzato dalla società ASD Ronchi Calcio e/o con la collaborazione di quest’ultima; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per entrambi di mesi tre; - esaminata la memoria difensiva del 22.12.2015; - sentite le parti nella odierna udienza come da distinto verbale. Ritenuto che: - dalla documentazione depositata dalle parti nonché dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in fase istruttoria emerge pacificamente che i deferiti hanno organizzato, “in collaborazione” con la ASD Ronchi Calcio, uno stage per giovani calciatori nei giorni 29/30 giugno 2015 in costanza di tesseramento con la Società Pro Romans Medea; - tale condotta dei deferiti si pone in contrasto con il divieto di svolgere attività per più di una società sancito dall’art. 41, comma 1, del Regolamento del S.T.; - non è fondata, pertanto, la difesa dei deferiti secondo cui lo stage non sarebbe stato organizzato dalla ASD Ronchi Calcio che avrebbe prestato solo la propria collaborazione, in quanto anche la mera collaborazione con detta società costituisce violazione del divieto della norma di cui trattasi; - ai fini del divieto posto dall’art. 41, comma 1, del Regolamento del S.T. è peraltro irrilevante il consenso della società di appartenenza, che comunque, nel caso di specie, non è stato provato; - tenuto conto che tale attività, inizialmente programmata per il mese di luglio 2015, si è invece concretizzata solo negli ultimi giorni della stagione sportiva 2014/15 per circostanze occasionali, il che attenua la gravità della violazione contestata P.Q.M. dichiara i sigg. FULVIO BATTISTUTTA e DARIO FRANDOLIC responsabili degli addebiti disciplinari contestati e pertanto infligge loro la sanzione della squalifica per mesi uno.