COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MARANI Sandro, TONEATTO Roland e ASD POLISPORTIVA FLAMBRO Con deferimento del 02.12.2015 il Procuratore Federale Aggiunto, chiamava rispettivamente a rispondere: 1) il calciatore MARANI Sandro della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli att. 19, commi 11.1 e 11.2, e 22 comma 6 del C.G.S., per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara ASD POLISPORTIVA FLAMBRO – ASD NUOVA CALCIO POCENIA del 30.08.2015 (Coppa Regione seconda categoria) malgrado fosse squalificato; 2) il dirigente TONEATTO Roland della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli att. 19, commi 11.1 e 11.2, e 22 comma 6 del del C.G.S., per avere, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ ASD POLISPORTIVA FLAMBRO, nella gara in questione, sottoscritto la relativa distinta di gara e di conseguenza autorizzato la partecipazione alla stessa da parte del calciatore Marani il quale invece non ne poteva prendere parte. 3) la Società ASD POLISPORTIVA FLAMBRO a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MARANI Sandro, TONEATTO Roland e ASD POLISPORTIVA FLAMBRO Con deferimento del 02.12.2015 il Procuratore Federale Aggiunto, chiamava rispettivamente a rispondere: 1) il calciatore MARANI Sandro della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli att. 19, commi 11.1 e 11.2, e 22 comma 6 del C.G.S., per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara ASD POLISPORTIVA FLAMBRO – ASD NUOVA CALCIO POCENIA del 30.08.2015 (Coppa Regione seconda categoria) malgrado fosse squalificato; 2) il dirigente TONEATTO Roland della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli att. 19, commi 11.1 e 11.2, e 22 comma 6 del del C.G.S., per avere, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ ASD POLISPORTIVA FLAMBRO, nella gara in questione, sottoscritto la relativa distinta di gara e di conseguenza autorizzato la partecipazione alla stessa da parte del calciatore Marani il quale invece non ne poteva prendere parte. 3) la Società ASD POLISPORTIVA FLAMBRO a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. La convocazione. Con Raccomandate tempestivamente inviate alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 25.02.2016. Con propria difesa scritta l’ASD FLAMBRO, riconosciuto il proprio errore, chiedeva “una positiva lettura” da parte del TFT. Il dibattimento. In sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al Sig. MARANI Sandro, 1 (una) giornata di squalifica; - quanto al Sig. TONEATTO Roland, 2 (due) mesi di inibizione; - quanto all’ ASD POLISPORTIVA FLAMBRO, € 600,00 di ammenda La motivazione. I fatti che hanno dato corso al deferimento sono segnatamente i seguenti. Il Sig. MARANI Sandro partecipava nella corrente stagione sportiva alla gara ASD POLISPORTIVA FLAMBRO – ASD Nuova Calcio Pocenia del 30.08.2015, valevole per la Coppa Regione seconda categoria, malgrado fosse squalificato, come da C.U. n. 22 del 17.09.2014 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, secondo cui il predetto atleta era stato squalificato per una gara effettiva per la medesima competizione nella stagione 2014/2015 prima categoria, quando militava nella società Atletico Fauglis. Tale sanzione peraltro non veniva scontata nella riferita stagione perché sia la precedente squadra di appartenenza del giocatore che la successiva venivano eliminate da tale torneo al termine della prima fase, conclusasi il 01.10.2014. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e fondato il deferimento. Al riguardo, il T.F.T. FVG ritiene congrue e proporzionate alle contestate violazioni le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. MARANI Sandro la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in Coppa Regione 2) dispone a carico del sig. TONEATTO Roland la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; 3) dispone a carico della società ASD POLISPORTIVA FLAMBRO, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione di € 600,00 di ammenda. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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