COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO del LOVARIA AMATORI CALCIO (Campionato Amatori) in merito alla sanzione sportiva della perdita della gara Inter S.Sergio-LOVARIA per 0-3 ed alla penalizzazione di 1 punto in classifica (sanzioni inflitte ad entrambe le società partecipanti all’incontro) nonchè alla squalifica per 5 giornate inflitta ai propri calciatori VISENTIN Marco e VIDAL Samuele (in C.U. n.37 del 10.02.2016).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO del LOVARIA AMATORI CALCIO (Campionato Amatori) in merito alla sanzione sportiva della perdita della gara Inter S.Sergio-LOVARIA per 0-3 ed alla penalizzazione di 1 punto in classifica (sanzioni inflitte ad entrambe le società partecipanti all’incontro) nonchè alla squalifica per 5 giornate inflitta ai propri calciatori VISENTIN Marco e VIDAL Samuele (in C.U. n.37 del 10.02.2016). Con tempestivo reclamo la società LOVARIA AMATORI CALCIO impugnava la decisione presa dal G.S.T. nei confronti della Società e dei suoi due sopra menzionati calciatori sulla scorta del referto e del supplemento arbitrale riguardante la partita Inter S.Sergio-LOVARIA disputata il 30.01.2016 (Campionato Amatori) nel quale è dato leggere che, a fronte di un atto violento (un pugno all’occhio) inferto da un avversario ad un calciatore del Lovaria, “... i signori VISENTIN Martino (n.6 Lovaria) e VIDAL Samuele (n.7 Lovaria), bloccavano a terra il signor ! (l’artefice dell’atto violento ndr) all'interno dell'area di porta e lo colpivano ripetutamente con pugni e schiaffi, a quel punto i calciatori presenti sulla panchina dell'Inter S.Sergio entravano tutti sul terreno di gioco dando vita a una rissa generalizzata tra i calciatori di entrambe le squadre!la rissa suddetta si protraeva per circa 7 minuti al termine dei quali l'arbitro comunicava ai capitani delle squadre la sospensione della gara in ragione della mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza per il regolare proseguo della stessa. La gara non veniva più ripresa...”. Sostiene la reclamante che le sanzioni che la riguardano sarebbero eccessivamente penalizzanti in relazione alla portata effettiva dei fatti, essendosi trattato solo di un “parapiglia generale, dovuto all’episodio appena accaduto, con qualche diverbio e spintone allo scopo di sedare gli animi”. Rileva, inoltre, che il calciatore VISENTIN si sarebbe limitato a bloccare a terra l’avversario per alcuni secondi senza colpirlo mentre il calciatore VIDAL sarebbe completamente estraneo ai fatti descritti dal Direttore di Gara in quanto non si trovava neppure nelle vicinanze della zona del campo ove è avvenuto il tutto.- Esaminati gli atti la C.S.A. – FVG osserva quanto segue: Preliminarmente va ribadito il valore di fede privilegiata che l’ordinamento sportivo attribuisce agli atti ufficiali di gara. Detto questo, evidente è l’incompatibilità ed inconciliabilità della versione fornita dalla reclamante rispetto all’esposizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale, nel supplemento a questo allegato e nella relazione a chiarimenti resa al GST, in cui la vicenda è stata dettagliatamente descritta con la precisa individuazione dei calciatori del LOVARIA in essa coinvolti, e dei fatti specifici a questi singolarmente addebitabili. Non essendo consentito ritenere che la vicenda si sia svolta in maniera completamente antitetica a quanto in esso riportato, va ulteriormente osservato che l’incontro, come chiaramente si desume dalla lettura del referto e del supplemento dell’Ufficiale di gara, è stato interrotto a seguito di una rissa generale che ha visto il coinvolgimento dei calciatori di entrambe le squadre, e che ha comportato l’impossibilità di portarlo a termine secondo l’insindacabile giudizio del Direttore di Gara che appare in ogni caso coerente con quanto da lui affermato. Quanto alla Società, quindi, tenuto conto della particolare gravità di quanto accaduto, per di più nel corso di una gara di una campionato amatoriale, ritiene questa Corte pienamente corretta la decisione del G.S.T. di inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’art. 17 commi 1, 2 e art. 18 G.C.S. secondo cui: “1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3,!.Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1; 2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”. Diverso è invece il giudizio di questo collegio per quanto riguarda la congruità della sanzione irrogata nei confronti dei calciatori VISENTIN e VIDAL. È vero infatti che le modalità di aggressione e la disparità delle forze espresse (due contro uno bloccato a terra) secondo la descrizione arbitrale integra un’ipotesi di particolare violenza ai sensi dell’art. 19 C.G.S. lettera e) che prevede che “in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”; ma è altrettanto vero che essi risultano essere intervenuti a difesa di un loro compagno di squadra aggredito da un avversario al quale, stando al referto arbitrale, deve essere ricondotta l’origine di tutta la vicenda.- Per tali ragioni, oltrechè per motivi di equità connessi al trattamento disciplinare riservato agli altri tesserati artefici dell’accaduto, la sanzione di cui appaiono meritevoli i due calciatori del LOVARIA può essere contenuta nei minimi edittali previsti dalla richiamata disposizione normativa.- P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, in parziale accoglimento del reclamo così dispone: - previa riconduzione delle condotte ascritte ai calciatori VISENTIN Martino e VIDAL Samuele nell’alveo dell’art. 19, comma 1 lett. e) C.G.S., ridetermina e riduce la sanzione loro inflitta dal G.S.T. a 4 (quattro) giornate di squalifica per ciascuno di essi; - Respinge nel resto il reclamo proposto dalla società LOVARIA AMATORI CALCIO; Dispone per la restituzione della tassa di reclamo alla Società reclamante.
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