COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°262 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. AURELIO FIAMME AZZURRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABBOU AMIR FINO AL 22/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 DEL 05/02/2016 (Gara: AURELIO FIAMME AZZURRE – CIVITAVECCHIA 1920 del 30/01/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°262 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. AURELIO FIAMME AZZURRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABBOU AMIR FINO AL 22/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 DEL 05/02/2016 (Gara: AURELIO FIAMME AZZURRE – CIVITAVECCHIA 1920 del 30/01/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Le argomentazioni su cui si basa il reclamo della Società A.P.D. AURELIO FIAMME AZZURRE, avverso la squalifica inflitta in primo grado al calciatore ABBOU Amir, come in titolo, non possono essere prese in considerazione. Infatti, quanto asserito dalla ricorrente, e cioè che il calciatore in questione non avrebbe pronunciato frasi di contenuto razzista nei confronti di un avversario di colore, è smentito dal contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, dai quali risulta chiaramente che lo stesso calciatore ha rivolto ad un avversario di colore espressioni di stampo razzista. Neanche la circostanza che l’ABBOU Amir sia di colore attenua la gravità del suo comportamento, correttamente sanzionato dal primo giudice in applicazione dell’art..11 del C.G.S.. Alla luce di quanto sopra, sono destituite di fondamento le doglianze della Società A.P.D. AURELIIO FIAMME AZZURRE, per cui questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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