COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 26/11/2015 (Gara: REAL VELLETRI – TOR DE CENCI del 25/10/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 26/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 26/11/2015 (Gara: REAL VELLETRI – TOR DE CENCI del 25/10/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 26/02/2016 L’ ASD TOR DE’ CENCI con il presente ricorso contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il comunicato indicato in oggetto, in cui respinge l’ istanza della ricorrente sostenendo che al momento della sostituzione del calciatore n. 7 PICCILLI Cristiano (1993) con il calciatore n. 12 COLANERA Francesco Antonio (1988), rimanevano in campo, poiché erano già state fatte altre due sostituzioni con giocatori di età superiore a quella consentita, solamente con due calciatori in fascia di età e per tale motivo chiede la vittoria “ a tavolino “dell’ incontro in argomento. Questa Corte Sportiva d‘Appello Territoriale, dopo aver esaminato il contenuto della norma che stabilisce per il campionato di prima categoria l’obbligo della presenza di almeno tre calciatori nati dal 1992 in poi per tutta la durata della gara, ha preso visione del referto arbitrale. Dall’esame è risultato che inizialmente la società REAL VELLETRI ha indicato in distinta i calciatori CREA Simone (1996), CERRI Simone (1996), PICCILLI Cristiano (1993), D’AGAPITI Francesco (1995) e MOLLICA Emanuele (1992). Nel corso dell’incontro la squadra di casa ha effettuato, registrate dall’arbitro, le seguenti sostituzioni: esce CREA Simone (1996) subentra CIPRIANI Marco (1986), esce MOLLICA Emanuele (1992) subentra SERVADIO Emanuele (1989), esce PICCILLI Cristiano (1993) subentra COLANERA Francesco Antonio (1988). Da quanto sopra rappresentato appare evidente che la società REAL VELLETRI ha disatteso il contenuto della norma sopracitata, rimanendo in campo dal 28 minuto del secondo tempo con solo due calciatori fuori quota, anziché tre calciatori come previsto dalla norma. Conseguentemente è da accogliere l’istanza presentata dalla ricorrente società TOR DE ‘CENCI. Ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e comminando alla Società REAL VELLETRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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