COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°273 del 04/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RINALDI ALESSANDRO PRESIDENTE DELLA POL. SAN MICHELE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. SAN MICHELE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°273 del 04/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RINALDI ALESSANDRO PRESIDENTE DELLA POL. SAN MICHELE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. SAN MICHELE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, a seguito dell’esposto presentato dal sig. MANCINI Moreno, in cui segnalava un inadempimento della società POL.SAN MICHELE nei suoi confronti, ha provveduto ad effettuare i necessari controlli per accertare l’ andamento dei fatti sulla vicenda in argomento. Ha rilevato la Procura dall’esame dei documenti che in data 22/06/2015 (vertenza n°13/45) il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Sig. MANCINI Moreno, condannava la società POL.SAN MICHELE al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 4.689,00, comunicando ciò alla predetta società con raccomandata A/ R ricevuta in data 13/07/2015. Ha accertato il Procuratore Federale che la Società POL.SAN MICHELE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, in virtù della decisione suindicata, pubblicata nel C.U. n.4 del 22/06/2015 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Rilevato altresì che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti, ritiene che i fatti sopra riportati evidenzino comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al Sig. RINALDI Alessandro, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società. Deferisce pertanto il Procuratore Federale a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. RINALDI Alessandro per le violazioni della normativa federale indicata in epigrafe e la Società POL.SAN MICHELE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ art.4 comma 1 del C.G.S per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale per il giorno 18/02/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to SANZI Luca, mentre per i deferiti nessuno è presente e non sono pervenute memorie difensive al riguardo. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Sig. RINALDI Alessandro l’inibizione di 6 mesi, mentre per la Società POL. SAN MICHELE l’ammenda di Euro 750,00 ed 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Questo Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti non può che concordare con le richieste avanzate dalla Procura Federale, ritenendole aderenti al minimo edittale, stabilite dalle norme vigenti indicate in epigrafe. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, comminando al Presidente, Sig. RINALDI Alessandro, l’inibizione di 6 mesi, l’ammenda di Euro 750,00 alla Società POL. SAN MICHELE ed 1 punto di penalizzazione alla predetta Società, da scontare nella corrente stagione sportiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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