COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°273 del 04/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TEMPERINI FRANCO, COLLABORATORE DELL’ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL, DEL SIG. MONTI GIANLUCA, PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DELL’ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 39 COMMA 2 DELLE NOIF, E LA SOCIETA’ ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°273 del 04/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TEMPERINI FRANCO, COLLABORATORE DELL’ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL, DEL SIG. MONTI GIANLUCA, PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DELL’ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 39 COMMA 2 DELLE NOIF, E LA SOCIETA’ ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 6027/977 pf 14/15 avente ad oggetto “l’apocrifia delle firme relative alla sottoscrizione del giovane calciatore BERTI Davide (nato il 04/04/2001) e della di lui madre Sig.ra GIANNINI Gessica sulla richiesta di tesseramento in favore dell’ ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL, come rilevato dalla sezione tesseramenti TFN ( C. U. n. 51 TFN del 26/o3/2015). La Procura Federale viene investita ad esaminare la questione ed osserva che nel corso del procedimento in oggetto e delle risultanze probatorie acquisite è risultato che il sig. TEMPERINI Franco, all’epoca dei fatti collaboratore della POL CINECITTA’ BETTINI, apponeva materialmente le firme relative alla sottoscrizione del giovane calciatore e della madre, e che lo stesso , in sede di audizione, ammetteva tale circostanza. Anche il presidente della predetta società MONTI Gianluca dichiarava che nonostante le firme apocrife apposte dal TEMPERINI, tesserava il giovane calciatore BERTI Davide. Rileva pertanto la Procura che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti, da parte dei predetti dirigenti, di violazione delle normative federali indicate in epigrafe e che quindi ritiene di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società ASDPOL CINECITTA’ BETTINI per responsabilità diretta, ai sensi dell’ art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio presidente, al momento della commissione dei fatti. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 18/02/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to SANZI Luca, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive. La Procura insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il Sig. TEMPERINI Franco, l’inibizione di 6 mesi, per il Sig. MONTI Gianluca, l’inibizione di 6 mesi e per la Società ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL Euro 900,00 di ammenda. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver verificato gli atti in questione, ha potuto constatare che le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura Federale siano condivisibili e pertanto ritiene le stesse congrue rispetto ai fatti accaduti. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte comminando al Dirigente TEMPERINI Franco ed al Presidente MONTI Gianluca l’inibizione di 6 mesi, nonché l’ammenda alla Società ASDPOL CINECITTA’ BETTINI SRL di EURO 900,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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