COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FOOTBALL CLUB PARABIAGO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 14.02.2016 tra ASD Concordia / Football Club Parabiago C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 18.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FOOTBALL CLUB PARABIAGO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 14.02.2016 tra ASD Concordia / Football Club Parabiago C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 18.02.2016. La Società FOOTBALL CLUB PARABIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato tra l'altro di non omologare il risultato ottenuto sul campo e di disporre la ripetizione della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali di gara, osserva che la responsabilità in ordine alla mancata conclusione dell'incontro è da addebitarsi unicamente al comportamento del tecnico della ASD CONCORDIA, sig. RILIACO Nicola, il quale sebbene allontanato dal terreno di gioco dal direttore di gara, si rifiutava di abbandonare lo stesso, rimanendo in panchina. L'arbitro correttamente ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dal regolamento, invitando il capitano ad adoperarsi affinché si ripristinassero le condizioni per riprendere la gara. Nemmeno tale fattivo intervento ha sortito effetto alcuno, tanto che il direttore di gara si vedeva costretto a sospendere la gara. Per tali ragioni, il ricorso merita di trovare accoglimento, come da dispositivo che segue. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE Il reclamo proposto, limitatamente al punto e) della delibera del Giudice Sportivo, e pertanto commina la sanzione della perdita della gara a carico della società ASD CONCORDIA con il risultato di ASD CONCORDIA 0 FOOTBALL CLUB PARABIAGO 3. Dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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